
La presunzione di possesso della televisione e il collegamento con la residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Abbiamo parlato tanto, in questi giorni, di tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi nel caso in cui il Parlamento approvi il testo della nuova norma, contenuta nella bozza della legge di Stabilità 2016, che collega la riscossione del canone Rai alla bolletta della luce dell’immobile presso cui il contribuente ha fissato la residenza anagrafica (circostanza che dovrebbe evitare, a monte, il problema della doppia tassazione anche con riferimento agli ulteriori immobili). Per chiarire meglio tutte le implicazioni della riforma è comunque il caso di leggere la norma “in originale”, sempre secondo il testo licenziato dal Governo e che ora aspetta il via libera delle Camere.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radio-ricevente. La stessa presunzione sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [autocertificazione sostitutiva, n.d.r.], la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza e dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica. Sanzioni La riforma modifica anche le pene, ora costituita dalla sanzione amministrativa pari a cinque volte il canone. Il decreto attuativo Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone, per l’individuazione e il rimborso degli eventuali costi iniziali per l’implementazione del processo di fatturazione da parte delle aziende di vendita dell’energia, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4, nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo e la disciplina transitoria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al precedente periodo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Controlli Per l’attuazione dei controlli sull’evasione è autorizzato lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che hanno la disponibilità di dati utili. Morosità e mancato pagamento In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone Rai il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica deve informare con cadenza bimestrale l’Agenzia delle Entrate al fine dell’attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell’obbligo di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo del canone indicato in fattura. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com