
Il creditore che notifica un atto di citazione, innanzi al giudice incompetente, senza iscriverlo a ruolo e costituirsi in giudizio, compie abuso del diritto. Inviare atti di citazione per recuperare crediti, senza però iscriverli a ruolo, ma al solo allo scopo di spingere il debitore a pagare, peraltro citando la controparte davanti a un giudice territorialmente incompetente, costituisce una pratica commerciale scorretta e aggressiva. A dirlo è l’Antitrust: l’autorità garante, con un recente provvedimento, ha sanzionato una società che, per recuperare crediti, notificava (sistematicamente) tramite un avvocato ai propri debitori atti di citazione davanti a giudici di pace del luogo ove aveva sede la stessa società (e non quello del luogo ove è residente il consumatore, come la legge vuole) senza, poi, mai iscrivere a ruolo la causa. Quando si intende intraprendere una causa civile, anche per il recupero di un credito, colui che agisce (cosiddetto attore) deve: – notificare alla controparte (cosiddetto convenuto) un atto (l’atto di “citazione”); – ed entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto stesso, deve costituirsi in giudizio: deve cioè depositare in tribunale il proprio fascicolo, la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione con l’atto stesso e la nota di iscrizione a ruolo. Solo quest’ultimo atto decreta la nascita della causa; se, infatti, non dovesse avvenire la costituzione in giudizio, la causa non andrebbe avanti e il convenuto potrebbe fare a meno di costituirsi e difendersi. Detto ciò, nulla vieta all’attore di notificare l’atto di citazione nella speranza che, prima della costituzione in giudizio (e, quindi, del conseguente pagamento delle tasse), la controparte lo contatti per tentare una soluzione alla vicenda, evitare la causa ed, eventualmente, pagare il dovuto. Questa tecnica, evidentemente, riesce bene ad alcune società di recupero crediti, specie per bassi importi. Difatti, così facendo, l’atto di citazione – sebbene non ancora iscritto a ruolo – ingenera il convincimento nel debitore che sia preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso una sede lontana e non agevole. Per comprendere questo occorre mettersi nell’ottica del consumatore medio che riceve un atto di citazione a comparire davanti ad un giudice: l’alternativa che si pone, immediatamente, è quella di decidere da solo oppure rivolgersi ad un avvocato perché lo aiuti a esaminare la questione. Quando però l’entità del credito non consiglia di pagare l’onorario a un professionista, con tutto ciò che ne consegue, il debitore potrebbe decidere di adempiere spontaneamente al debito (presunto o reale). E ciò a prescindere dalla considerazione che, se portata avanti, la causa potrebbe avere un esito positivo per il consumatore (che, come nel caso di specie, viene citato presso un tribunale non competente). Secondo però l’Antitrust quella appena descritta è una pratica scorretta se effettuata sistematicamente e proprio con il preciso scopo di riscuotere quanto più possibile, evitando le conseguenze di una lite in giudizio. Si tratta, cioè, di un abuso del diritto. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com/