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Tragitto scuola-casa: lecito che i minori lo percorrano da soli?


Responsabilità per la mancata vigilanza: l’assenza di una disciplina chiara e uniforme consiglia alle scuole estrema prudenza nel prevedere la sottoscrizione di liberatorie da parte dei genitori per l’autonoma uscita dei figli dalle lezioni. Settembre, tempo di inizio delle scuole e con esso, immancabile, il ritorno dei problemi legati all’accompagnamento e alla ripresa dei più piccoli dalle lezioni. Solo un problema pratico? Se da un lato è vero che, almeno fino alle scuole primarie, appare quanto mai opportuno che un bambino venga accompagnato e ripreso da scuola da un adulto, la cosa non è invece poi così scontata quando i fanciulli arrivano alle scuole medie, ossia a partire dagli 11 anni. Età nella quale sono spesso proprio i genitori a volere che i propri figli percorrano in autonomia il tragitto casa-scuola. Volontà che, nella maggior parte dei casi, non va letta come una sorta di pigrizia rispetto al proprio ruolo di vigilanza ed educativo, bensì come un desiderio di crescita e di responsabilizzazione dei figli.

Gli effetti sui minori dell’autonomia di spostamento Prima di affacciarci al quadro normativo in materia, val la pena soffermarsi su quanto emerso da una recente e importante ricerca universitaria secondo la quale favorire l’autonomia di spostamento dei più piccoli si riflette positivamente sul loro sviluppo psico-fisico in quanto contribuisce a: – prevenirne il sovrappeso, – far acquisire loro maggiore capacità di interazione, di autostima e di sicurezza in se stessi, – stabilire e rafforzare i legami con gli abitanti del proprio quartiere, – far sviluppare il loro senso di identità e di responsabilità, – ridurre i sentimenti di solitudine tipici dell’adolescenza. Le iniziative a sostegno dell’autonomia dei più piccoli Per tale ragione già da alcuni anni, lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche del CNR ha promosso in molti comuni italiani un progetto (intitolato “A scuola ci andiamo da soli“) finalizzato a rendere le città a misura di bambino e favorire l’autonomo spostamento dei piccoli allievi, analogamente a quanto avviene già in molti altri paesi. Il progetto lanciato prima all’estero (in Spagna, e Argentina) è stato poi condotto in diverse città italiane (Arezzo, Cremona, Firenze, Pesaro, Palermo, Roma, Sarzana, Terni, Terracina, Sarzana). Una vera e propria sfida all’autonomia dei minori che presuppone la piena collaborazione tra scuola, famiglie e cittadinanza intera (negozianti, vigili urbani, ecc.) – tutti impegnati nella vigilanza dei fanciulli – e che prevede la realizzazione di specifici punti di raccolta dove i minori dovranno attendere i loro compagni e di percorsi prestabiliti (con apposite segnaletiche) da fare insieme per recarsi e tornare da scuola. Cosa prevede la legge Sulla scuola incombe un generale dovere di vigilanza sugli alunni che ha inizio dal momento iniziale dell’affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all’accompagnamento al termine delle attività scolastiche. Nello specifico: – il dirigente scolastico ha dei precisi obblighi organizzativi relativi all’ amministrazione e al controllo dell’attività svolta degli operatori scolastici , da cui deriva una sua precisa responsabilità per l’eventuale sinistro riportato dal minore a causa di carenze e pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire in modo adeguato (si pensi alla regolamentazione di un ordinato deflusso da scuola da parte degli allievi al termine delle lezioni): egli deve infatti garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio; – inoltre, gli insegnanti, sono tenuti all’accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale scopo devono “trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”; – ancora, il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle lezioni e durante la ricreazione e il pasto nelle mense scolastiche. Le responsabilità della scuola Sotto il profilo civile, nel caso in cui un soggetto incapace di intendere e di volere provochi un danno, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sua sorveglianza e gli insegnanti, anche di un mestiere o un’arte, sono responsabili per il danno provocato dal fatto illecito dei loro alunni e apprendisti quando questi si trovano “sotto la loro vigilanza” . Tale responsabilità sussiste: – non solo nell’ipotesi in cui autore del fatto sia un soggetto incapace, ma anche se si tratti di persona capace di intendere e di volere; – non solo quando l’atto dannoso venga compito dall’alunno a danno di terzi, ma anche quando il minore lo abbia procurato a se stesso col proprio comportamento. Essa viene meno solo qualora il soggetto tenuto alla vigilanza provi di non aver potuto impedire il fatto, ossia dia prova che, nonostante abbia sorvegliato l’alunno con diligenza idonea ad impedire il fatto, l’evento sia stato talmente repentino e imprevedibile da non aver consentito un intervento efficace e immediato . Sotto il profilo della responsabilità penale, l’omessa sorveglianza su un minore o una persona incapace da parte di chiunque sia tenuto alla sua vigilanza, comporta il rischio di incorrere nel reato di abbandono , (sui cui requisiti ci siamo anche soffermati in questo articolo: “Figli minori: legittimo lasciarli soli in casa?”). La Cassazione ha, inoltre, chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l’ istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi: – l’uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall’età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione, cosicché più si avvicini l’età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti, sempre che, tuttavia, sussistano le necessarie misure organizzative (predisposte dal dirigente scolastico) dirette a prevenire eventuali fonti di pericolo e mantenere la disciplina tra gli alunni; – la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l’allievo viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori, senza che possano escludere la responsabilità della scuola le eventuali disposizioni date dai genitori. Un quadro normativo che, innegabilmente, impone massima prudenza agli istituti scolastici, suggerendo loro una serie di cautele quali: – la previsione che gli insegnanti accompagnino gli allievi fino all’uscita e li consegnino al genitore (o altro soggetto da questi delegato) e che, in assenza di quest’ultimo trattengano con sé l’alunno fino al termine del proprio orario di servizio; – la consegna dell’allievo ad un collaboratore scolastico in servizio a scuola in attesa dell’arrivo del genitore; – la segnalazione del mancato arrivo del genitore al dirigente scolastico affinché provveda a rintracciare i genitori e, in subordine, a darne avviso alle autorità di vigilanza (carabinieri o vigili urbani) al fine di contattare la famiglia e condurre a casa il minore. Le liberatorie: funzione e valore giuridico Se questa, tuttavia, è senz’altro la prassi adottata in tutte le scuole dell’infanzia e primarie, capita, che invece molte scuole secondarie (di primo e, ancor più di secondo grado) consentano ai genitori, nell’ambito di propri regolamenti interni, la sottoscrizione delle cosiddette “liberatorie”: si tratta di dichiarazioni con le quali le famiglie esonerano la scuola da qualsiasi responsabilità per i danni riportati dal o al minore che esca da scuola senza l’accompagnamento di un adulto. A riguardo, in totale assenza di una precisa previsione normativa, l’avvocatura dello Stato – interrogata in merito ai confini giuridici dell’obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione dell’uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche – ha negato valore a qualsivoglia regolamento interno di questo tipo. Nello specifico, l’avvocatura ha ribadito che tali liberatorie, anziché escludere la responsabilità della scuola , costituirebbero – al contrario – prova della consapevolezza, da parte dell’istituto scolastico, di detta modalità di uscita dei minori da scuola, con conseguente implicita ammissione – ove venga intrapresa una causa di risarcimento – di omessa vigilanza sugli allievi. Non dimentichiamo, infatti, che la prova liberatoria non si limita alla dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla quella di aver preventivamente adottato tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo ; pertanto, un regolamento d’istituto che consenta la liberatoria dei genitori potrebbe essere ritenuta una misura preventiva inidonea. L’avvocatura ha inoltre fatto due precisazioni: – in primo luogo, con riferimento alla durata dell’obbligo di vigilanza, ha affermato che la responsabilità per le lesioni subite dagli alunni all’interno dell’edificio scolastico, sussiste anche se il fatto si sia verificato fuori dell’orario delle lezioni, quando sia consentito l’ ingresso anticipato nella scuola o la successiva sosta; – con riguardo al soggetto cui vanno consegnati gli allievi al termine delle lezioni, ha ribadito la necessità che questo sia maggiorenne (nessuna consegna, dunque, al fratello più grande, ma ancora minore d’età). Solo con la maggiore età, infatti, si acquista la capacità di agire intesa dalla legge come l’attitudine alla cura dei propri interessi. Il minorenne, quindi, non avendo capacità di agire, non può neppure avere su di sé l’ obbligo di vigilanza – e la conseguente responsabilità – su altro soggetto minorenne, finalizzato ad evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli. L’avvocatura ha chiarito a riguardo che non essendo quelli all’incolumità e integrità fisica dei minori dei diritti disponibili, non può darsi rilievo giuridico alla pretesa dei genitori a non subire interferenze nella loro scelta educativa. Il vuoto normativo Per quanto il parere dell’avvocatura non abbia valore di legge, ciò non toglie che molte scuole preferiscano adottare un atteggiamento più prudente, non prevedendo le suddette liberatorie. Ciò, inevitabilmente le pone, per così dire, tra due fuochi, per la necessità da un lato di contemperare le esigenze educative e organizzative delle famiglie e dall’altro di osservare i propri doveri di vigilanza sugli alunni. Situazione questa che ha portato paradossalmente alcuni genitori a denunciare per il reato di sequestro di persona scuole che non hanno consentito l’uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni e che sollecita istanze di modifica dell’attuale legge . Si propone, pertanto, da più parti di colmare l’attuale vuoto normativo (non esiste infatti nessuna norma di legge che stabilisca con esattezza quando termina l’obbligo di vigilanza degli alunni da parte dei docenti), ad esempio attribuendo piena validità giuridica ai regolamenti interni adottati dalla singolo istituto o circolo (anche in base alla singola realtà territoriale), che così potrà autorizzare l’uscita autonoma degli studenti in modo tale che questi, una volta fuori dall’istituto, siano sotto la diretta responsabilità delle proprie famiglie . - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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