
Multa per guida con il telefonino in mano senza auricolari: telefonate o sms sanzionati severamente; difesa e rimedi. Il dato è allarmante: quasi un italiano su due fa uso del cellulare mentre guida. Chiamate, sms, consultazione dei social network e delle notizie. L’avvento degli smartphone ha certamente incrementato questa cattiva abitudine, offrendo ai guidatori un ventaglio più ampio di distrazioni, da internet alla messaggeria istantanea. La legge è chiara al riguardo: ai conducenti è vietato l’uso, durante la marcia, di telefonini fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei corpi di polizia. È consentito l’uso del viva voce o degli auricolari, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie . In passato, anche i conducenti professionisti (tassisti, autisti di autobus e noleggi con conducente) potevano utilizzare il cellulare alla guida per ragioni di servizio. Dal 2012, tuttavia, il divieto previsto dal codice della strada per gli automobilisti privati è stato esteso anche a queste categorie .
La violazione delle norma comporta una sanzione amministrativa da 161 a 646 euro. A ciò si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, qualora il soggetto commetta la stessa violazione una seconda volta nell’arco di un biennio . Contestazione immediata La Corte di Cassazione ha stabilito che la multa legata all’utilizzo del telefonino è valida anche qualora il guidatore non sia stato fermato dalla pattuglia e il verbale venga redatto in assenza di contestazione immediata . Di diverso avviso, però, è il Tribunale di Lecce , secondo il quale, se l’infrazione di guida col cellulare non è immediatamente contestata dalle forze dell’ordine, il verbale redatto dagli agenti accertatori non fa “piena prova”, e cioè può essere contestato e smentito dal conducente mediante adeguata prova contraria (ad esempio, testimonianza del terzo trasportato). Stato di necessità L’uso del cellulare durante la guida non è giustificato, a meno che il conducente non dimostri lo stato di necessità, ossia che quella telefonata è dovuta all’esigenza di evitare nell’immediatezza del momento un danno grave a sé o ad altri . Provare a difendersi invocando lo stato di necessità non sempre conduce all’annullamento del verbale e la motivazione più comune per il rigetto del ricorso è che non sussistono le paventate esigenze di immediatezza e che il conducente avrebbe in ogni caso potuto fermarsi a bordo strada ed utilizzare il telefono, senza così creare un pericolo per la viabilità. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com