top of page

Azione diretta contro la propria assicurazione se non c’è concorso di colpa


Sinistri stradali: se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del presunto danneggiante, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato non può essere azionata. Una breve spiegazione di infortunistica consulting. Sinistri stradali, attenzione a non citare in causa l’assicurazione sbagliata: sebbene, infatti, il nuovo codice delle assicurazioni consente l’azione diretta del danneggiato contro la propria assicurazione quando questi, coinvolto in un incidente stradale, abbia riportato un danno al mezzo o alla persona, tale possibilità vale solo nel caso in cui il danneggiante abbia responsabilità esclusiva e nessuna colpa, invece, sia del danneggiato. Viceversa, se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva nel sinistro stradale, nell’incertezza pertanto della dinamica dell’incidente, nota ovviamente all’attore, quest’ultimo deve chiamare in causa non la propria assicurazione, bensì quella del presunto responsabile . È questo l’importate chiarimento che il Giudice di Pace di Napoli, con una recente sentenza , offre a tutti gli avvocati “specializzati” in cause di incidenti stradali. La vicenda Un conducente – per come dallo stesso dichiarato alla Polizia Municipale intervenuta al momento del sinistro – percorreva una strada di Pozzuoli e, giunto nei pressi di una intersezione per la tangenziale per Napoli, nell’immettersi sulla rampa, a causa del sole “ad un’altezza che impediva una visione chiara”, improvvisamente si trovava un’altra auto in posizione traversale che occupava tutta la rampa di accesso. Istintivamente frenava, ma senza poter evitare l’impatto”.

Nel corso del processo, però, la prova testimoniale chiariva che, nel sinistro, vi era stata una corresponsabilità tra i conducenti dei due veicoli. Pertanto la domanda dell’attore veniva dichiarata inammissibile. La sentenza Nell’incertezza della dinamica dell’incidente, così come descritta dai testi, nota anche all’attore, questi non può azionare la procedura del risarcimento diretto nei confronti, cioè, della propria compagnia di assicurazione, ma deve citare in causa il presunto responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione . Infatti, la procedura di risarcimento diretto, quella cioè rivolta nei confronti della compagnia del danneggiato, vale solo se il danneggiato riesce a dimostrare di non essere responsabile del sinistro neanche in minima parte. Si legge, infatti, nella sentenza in commento, che la procedura del risarcimento diretto: – opera solo in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; – riguarda solo i danni al veicolo e i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità. Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, quest’ultimo dovrà solo provare: a) che, il sinistro si sia verificato tra soli due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; b) che, egli non sia responsabile del sinistro neanche in minima parte. Nel caso di specie, l’attore non ha dimostrato di essere esente da qualsiasi responsabilità. Perciò la sua domanda è stata rigettata. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

Sinistri stradali: se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva del presunto danneggiante, l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato non può essere azionata. Sinistri stradali, attenzione a non citare in causa l’assicurazione sbagliata: sebbene, infatti, il nuovo codice delle assicurazioni consente l’azione diretta del danneggiato contro la propria assicurazione quando questi, coinvolto in un incidente stradale, abbia riportato un danno al mezzo o alla persona, tale possibilità vale solo nel caso in cui il danneggiante abbia responsabilità esclusiva e nessuna colpa, invece, sia del danneggiato. Viceversa, se vi è dubbio sulla responsabilità esclusiva nel sinistro stradale, nell’incertezza pertanto della dinamica dell’incidente, nota ovviamente all’attore, quest’ultimo deve chiamare in causa non la propria assicurazione, bensì quella del presunto responsabile . È questo l’importate chiarimento che il Giudice di Pace di Napoli, con una recente sentenza , offre a tutti gli avvocati “specializzati” in cause di incidenti stradali. La vicenda Un conducente – per come dallo stesso dichiarato alla Polizia Municipale intervenuta al momento del sinistro – percorreva una strada di Pozzuoli e, giunto nei pressi di una intersezione per la tangenziale per Napoli, nell’immettersi sulla rampa, a causa del sole “ad un’altezza che impediva una visione chiara”, improvvisamente si trovava un’altra auto in posizione traversale che occupava tutta la rampa di accesso. Istintivamente frenava, ma senza poter evitare l’impatto”.

Nel corso del processo, però, la prova testimoniale chiariva che, nel sinistro, vi era stata una corresponsabilità tra i conducenti dei due veicoli. Pertanto la domanda dell’attore veniva dichiarata inammissibile. La sentenza Nell’incertezza della dinamica dell’incidente, così come descritta dai testi, nota anche all’attore, questi non può azionare la procedura del risarcimento diretto nei confronti, cioè, della propria compagnia di assicurazione, ma deve citare in causa il presunto responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione . Infatti, la procedura di risarcimento diretto, quella cioè rivolta nei confronti della compagnia del danneggiato, vale solo se il danneggiato riesce a dimostrare di non essere responsabile del sinistro neanche in minima parte. Si legge, infatti, nella sentenza in commento, che la procedura del risarcimento diretto: – opera solo in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; – riguarda solo i danni al veicolo e i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità. Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, quest’ultimo dovrà solo provare: a) che, il sinistro si sia verificato tra soli due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; b) che, egli non sia responsabile del sinistro neanche in minima parte. Nel caso di specie, l’attore non ha dimostrato di essere esente da qualsiasi responsabilità. Perciò la sua domanda è stata rigettata. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

5 visualizzazioni

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page