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La bicicletta e il codice della strada

Ciclisti con il concorso di colpa se non rispettano il divieto di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Introduzione:

I nostri esperti di Infortunistica Stradale ci segnalano che anche i ciclisti sono utenti della strada e sono tenuti a rispettare la normativa imposta per la circolazione dei veicoli.

Quindi, l’appassionato della bicicletta, che magari non usa l’auto per evitare i problemi connessi al mezzo al motore, sebbene non debba fare l’esame di scuola guida, deve comunque conoscere alla perfezione il codice della strada.


Un esempio:

Per esempio, è il caso dell’obbligo di senso unico o del divieto di inversione di marcia.

Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi: dal divieto di salire sui marciapiedi o di andare contromano sulle piste ciclabili, all’obbligo di dare la precedenza.

Tutte norme che vanno osservate, pena una multa, proprio come per la guida delle automobili. Forse una delle disposizioni più importanti che deve conoscere chi usa la bicicletta è quella (di carattere generale) che va sotto il nome di “Principio informatore della circolazione” .

In particolare, essa prevede che gli utenti della strada debbano comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale.


La sentenza:

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Arezzo , inoltre, ai ciclisti si applica quella fondamentale norma del codice civile che regola il regime di responsabilità in caso di sinistri avvenuti durante la circolazione di veicoli.

In base ad essa – che quindi andrebbe ad applicarsi anche a chi circola in due ruote – il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del proprio mezzo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Nel caso di scontro tra veicoli, inoltre, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso al 50% a produrre il danno subito dai singoli veicoli. In pratica, ciò significa che, nel caso di incidente stradale che abbia comportato uno scontro tra i due mezzi (è necessario che gli stessi si siano toccati materialmente), in mancanza di prove sulla responsabilità, il giudice deve dare il cosiddetto “concorso di colpa” ad entrambi, in pari misura.


Vale anche per le biciclette!

Ebbene, secondo la sentenza in commento tale regola si applica anche nel caso di scontro tra biciclette.

Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto la colpa di entrambi i ciclisti che avevano violato il Codice della strada, l’uno andando contromano sul marciapiede e l’altro non dando la precedenza, rendendo inevitabile il sinistro.

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