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Risarcimento per il fermo tecnico dell’auto in officina


Fermo tecnico e sinistri stradali: per il risarcimento non basta provare la semplice indisponibilità dell’automobile ma bisogna dimostrare la spesa sostenuta per il mezzo sostitutivo. Se dopo un incidente stradale di cui non hai colpa, il tuo mezzo è rimasto in officina per diversi giorni, onde provvedere alle dovute riparazioni (il cosiddetto “fermo tecnico”),infortunistica consulting di rovigo specifica che ti spetta il risarcimento del danno anche per l’indisponibilità del tuo mezzo: ma tale danno deve essere provato all’assicurazione o, in caso di contenzioso, al giudice. Non basta, infatti, dimostrare che l’auto era incidentata, che c’è stato il sinistro e che la responsabilità dello stesso è dell’altra parte. È anche necessario fornire una prova documentata del fatto che il proprietario avesse necessità di servirsi dell’auto e, dunque, abbia dovuto far ricorso a mezzi sostitutivi oppure abbia perso l’utilità economica che traeva dall’uso del mezzo. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri . La Corte supera così un precedente orientamento di tipo contrario secondo cui il cosiddetto danno da fermo tecnico potrebbe essere liquidato “anche in assenza di prova specifica”, cioè solo sulla base della circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato . Tale interpretazione si basava sul fatto che il proprietario di un veicolo danneggiato durante il tempo delle riparazioni dovesse comunque sopportare delle perdite economiche relative a tassa di circolazione, premio di assicurazione e deprezzamento del veicolo. Dunque, cambiando indirizzo, i supremi giudici arrivano a ritenere che il danno non può essere considerato “automatico”: l’indisponibilità di un’auto durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere dimostrato, ma la prova del danno non può consistere nella semplice indisponibilità del veicolo, ma è necessario dimostrare la spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, oppure la perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo (si pensi al caso di un agente di commercio che non abbia potuto raggiungere i clienti, perdendo così numerose commesse). - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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