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Passaggio col rosso e multa con fotografia


Photored: la contravvenzione per violazione del codice della strada è valida anche se non contiene l’indicazione del preventivo accertamento circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura di controllo elettronico. Passaggio con il semaforo rosso all’incrocio, scatta la fotografia del photored, l’apparecchio di controllo elettronico sempre più usato dai Comuni per il rilevamento delle contravvenzioni. Ma la multa è ugualmente valida anche se il verbale non contiene l’attestazione, eseguita preventivamente dai vigili, circa la corretta funzionalità della apparecchiatura. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza. infortunistica consulting spiega che Di recente la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che ha determinato un vero e proprio scossone in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada: tutti i rilevatori elettronici di velocità, come autovelox e photored, utilizzati in presenza della pattuglia, devono essere preventivamente tarati e controllati; in caso contrario, la multa è nulla. Una precisazione che si è resa necessaria per via del fatto che, sino ad oggi, gran parte dei giudici di primo grado aveva ritenuto non necessario il periodico checkup delle apparecchiature elettroniche, pur soggette a usura e a scompensi per i continui spostamenti e utilizzi. Ovvio che, a fronte di quest’obbligo per l’amministrazione, spetta anche il diritto, per l’automobilista, di richiedere all’ente il verbale in cui si attesta l’avvenuto controllo periodico della corretta funzionalità dell’apparecchio elettronico (o meglio, “taratura”). Ma, in materia di photored, poco prima della sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha però espresso un’opinione più restrittiva. In tema di rilevazione, tramite apparecchiature elettroniche, della violazione del divieto di proseguire la marcia con semaforo rosso, né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione, prevedono che il verbale di accertamento debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione del Comune circa la corretta funzionalità della singola apparecchiatura impiegata. L’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura infatti sino a quando non risulti accertato nel concreto, in base alle prove fornite dall’automobilista, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello stesso. Il che, tradotto in termini molto semplici significa che chi passa col rosso può evitare la multa solo dimostrando il malfunzionamento della telecamera. La dimostrazione del non corretto funzionamento del photored spetta dunque al ricorrente, all’automobilista poiché il verbale fa fede fino alla prova contraria. Inoltre, in riferimento allo specifico tema delle infrazioni semaforiche, dalla nuova disciplina risulta che i documentatori fotografici, omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di installazione e di ripresa, sono idonei a funzionare anche in modo completamente automatico, in assenza di agenti di polizia. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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