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Incidenti e incroci: no concorso colpa se è impossibile avvistare il veicolo


Sinistri stradali: per escludere la responsabilità del conducente quest’ultimo non deve aver avuto alcun profilo di colpa nella dinamica del sinistro; la precedenza di fatto. Concorso di colpa solo se al conducente può essere imputata la (sia pur minima) responsabilità nell’ambito del sinistro stradale: pertanto, se l’automobilista sia stato nell’oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati da quest’ultimo in modo rapido, inatteso e imprevedibile, non può esserci alcun concorso. Per escludere qualsiasi forma di responsabilità, al conducente non deve essere ascrivibile, dunque, alcun profilo di colpa. È quanto chiarito più volte dalla Cassazione . Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, l’automobilista riesce ad esonerarsi dalla responsabilità per i danni arrecati all’altro autoveicolo in due modi: – in via diretta, dimostrando di avere tenuto un comportamento perfettamente conforme alle regole del codice della strada e comunque esente da ogni ipotizzabile addebito di colpa; – in via indiretta, dimostrando che il comportamento del danneggiato è stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile da parte del conducente, avuto particolare riguardo alle circostanze del caso concreto ed alla conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza. Ogni conducente si presume responsabile Ogni conducente del veicolo, infatti, “nasce responsabile”: questo significa che i danni si presumono, già in partenza, di responsabilità al 50% dei due veicoli coinvolti nel sinistro , salvo che uno dei due sia in grado di dimostrare che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa sulla traiettoria di marcia dell’altro mezzo – valutata anche la breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una idonea manovra di fortuna – ha reso del tutto inevitabile l’incidente. Ne consegue che ove il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità, il giudice è autorizzato ad applicare il concorso di colpa. In ordine alla valutazione della responsabilità del conducente, la giurisprudenza di regola considera rilevante l’elemento della colpa, richiedendo uno standard di diligenza massimo (minoritario è infatti considerato l’indirizzo fondato sul criterio di normale diligenza). Pertanto, l’eventuale accertamento dell’impossibilità di avvistamento, e la dimostrazione della condotta di guida repentina dell’altro mezzo vale ad escludere ogni responsabilità e, quindi, anche il concorso di colpa. Diritto di precedenza La giurisprudenza sia di legittimità che di merito è del tutto concorde nel ritenere che la mera circostanza che il conducente sia favorito dal diritto di precedenza non lo esonera dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio. In generale, nell’approssimarsi ad un incrocio come nelle altre manovre riguardanti la circolazione, il conducente è tenuto a rispettare il canone generale della massima prudenza allo scopo di evitare incidenti. Ne consegue che il conducente favorito dal diritto di precedenza che si appresti ad impegnare un incrocio, anche nel caso in cui il crocevia sia regolato da semaforo proiettante luce verde, deve tenere una condotta prudente per essere in grado di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sinistro tenuto conto delle particolari condizioni del caso (come, per esempio, le condizioni meteorologiche e la situazione topografica) nonché in relazione alla eventuale possibilità che gli altri utenti della strada non rispettino l’obbligo di precedenza. I giudici hanno così ribadito come il conducente favorito dalla precedenza non possa fondare il suo diritto al risarcimento dei danni solo sulla fiducia che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni di legge; egli, al contrario, è responsabile del sinistro in misura concorsuale laddove non si attenga anch’egli alle suddette regole di condotta. La precedenza di fatto La giurisprudenza ha elaborato anche la figura della precedenza di fatto. Si tratta della precedenza che si acquisisce in quelle situazioni in cui il conducente, pur marciando su una strada senza diritto di precedenza, possa attraversare l’incrocio senza che si verifichi la collisione. Al riguardo è stato affermato che la precedenza cronologica o di fatto può essere invocata solo nelle ipotesi in cui il conducente sfavorito sia giunto all’incrocio con tale anticipo da consentirgli l’attraversamento e l’immissione in area senza pericolo di collidere con il veicolo favorito e senza che il conducente cui spetti la precedenza di diritto sia costretto ad effettuare manovre di emergenza o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia, o addirittura, a fermarsi. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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