
Danno alla persona, postumi che incidono sulla capacità lavorativa specifica, risarcimento del danno.
A seguito di un sinistro stradale, l’accertamento di postumi invalidanti, che possono incidere sulla capacità lavorativa non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e, quindi di produzione di reddito. Infatti, se il soggetto è disoccupato e non produce reddito, tale danno non va liquidato. È quanto precisato dalla Cassazione con una recente sentenza .
Secondo la Corte, il danno patrimoniale da invalidità deve, infatti, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o – trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa – presumibilmente avrebbe svolto una attività produttiva di reddito.
Occorre, in altre parole,secondo i tecnici dello studio " Infortunistica Consulting" di Rovigo la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. A tale fine il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere una attività produttiva di reddito e di non avere mantenuto, dopo l’infortunio una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.
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