
Assicurazione e RC auto: il terzo trasportato non deve dimostrare le modalità dell’incidente per ottenere il risarcimento del danno.
In caso di incidente stradale, il passeggero trasportato su un’auto altrui, per essere risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro; non deve però dimostrare le modalità dell’incidente, né tantomeno a chi sia da imputare la responsabilità tra i rispettivi conducenti. Egli, infatti, ha diritto ad essere sempre risarcito.
Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza .
In base al Codice delle Assicurazioni il terzo trasportato danneggiato ha la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo al fine di ottenere il risarcimento del danno senza doversi sobbarcare l’onere della dimostrazione dell’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro.
Tale linea è stata anche “imposta” dalla Corte di Giustizia europea che, con una sentenza del 1.12.2011 ha detto che il trasportato ha diritto nei confronti del suo assicuratore al ristoro dei danni personali subiti, essendo nullo ogni clausola contrattuale che condizioni o limiti la copertura assicurativa al solo conducente.
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