
Falso ideologico a carico del pubblico ufficiale intervenuto sul luogo del sinistro che omette le generalità di uno dei testimoni a prescindere dalle motivazioni, salvo si sia trattato di leggerezza.
L’agente di polizia che sia intervenuto sul luogo di in incidente stradale e, nel relativo verbale, non indica uno o più testimoni oculari lì presenti, commette il reato di falso ideologico, e ciò a prescindere dalle ragioni (giuste o sbagliate) che lo abbiano portato a una tale omissione. Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza . L’unico modo per evitare l’incriminazione e la relativa responsabilità è dimostrare che si è trattata di una semplice leggerezza.
Il delitto in questione è caratterizzato da quello che viene definito dolo generico, ossia la semplice consapevolezza e volontà di commettere l’azione (in tal caso l’omissione), anche se non c’è una specifica volontà di nuocere a qualcuno o di ricavarne un ulteriore profitto o vantaggio. Pertanto, si deve escludere il reato solo quando il falso possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell’agente, ossia quando manchi il dolo (volontà), ma vi sia una semplice colpa.
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