
Sessanta giorni di tempo dalla notifica del verbale per inviare la comunicazione alla polizia circa i dati dell’effettivo conducente trasgressore del codice della strada.
Se l’automobilista viola il codice della strada, ma non viene identificato nell’immediatezza (ossia la polizia non lo ferma e non gli contesta la contravvenzione) e la legge prevede, come sanzione, oltre alla multa, anche la decurtazione dei punti dalla patente, egli deve necessariamente, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, comunicare alle autorità che lo hanno multato i dati identificativi e della patente dell’effettivo conducente il mezzo. Quest’obbligo scatta sempre, anche se:
– il conducente e il proprietario del mezzo sono la stessa persona e, quindi, il multato è anche l’effettivo conducente responsabile della contravvenzione;
– oppure se il proprietario intende pagare la multa e non fare ricorso.
Non solo. Il termine di 60 giorni dalla contravvenzione decorre anche se il multato ha già presentato ricorso al giudice di pace: il ricorso, infatti, non sospende il termine dei 60 giorni per la suddetta comunicazione dei dati dell’effettivo conducente.
È quanto ricorda la Cassazione con una sentenza pubblicata questa mattina .
La legge infatti, è chiara nell’affermare che, nel caso in cui il conducente responsabile dell’infrazione non sia stato identificato, il proprietario del veicolo ha sessanta giorni di tempo dalla notifica del verbale per fornire i dati del primo.
Cosa prevede la legge
L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, dà notizia della sanzione, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Il termine di trenta giorni scatta dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per proporre i ricorsi o dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione può essere effettuata, per via telematica o tramite moduli cartacei, solo se la persona del conducente sia stata identificata.
Nel caso di mancata identificazione, il proprietario del veicolo ha sessanta giorni di tempo, dalla notifica del verbale, per comunicare agli organi di polizia i dati del trasgressore.
Nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, anche se ha presentato ricorso al giudice di pace, subisce un’ulteriore e più gravosa sanzione pecuniaria .
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