
Cassazione a Sezioni Unite: nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, agli eredi non va risarcito il danno biologico patito dalla vittima.
Non può essere risarcito, agli eredi il danno biologico patito dalla vittima morta sul colpo in un incidente stradale: lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione in una importante sentenza pubblicata ieri che pone fine a un conflitto giurisprudenziale.
La morte, dunque, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”. Il danno rappresentato dal decesso immediato o comunque senza agonia della vittima del sinistro non può essere trasmesso agli eredi perché, quando si verifica, manca il soggetto – ovvero il soggetto compianto – a cui la perdita sia collegabile e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito.
L’anticipazione del momento di nascita del credito risarcitorio al momento della lesione verrebbe a mettere nel nulla la distinzione tra il “bene salute” e il “bene vita” sulla quale concordano sia la prevalente dottrina che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità”. In sostanza, si tratterebbe di una duplicazione formale di tutela a fini meramente risarcitori, come già argomentato.
Secondo la corte, ancora, “una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio” mentre “nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio sia acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”.
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