
Rc auto, addio tabelle per ogni tribunale e risarcimenti differenziati per le vittime di incidenti stradali: importi da 795,91 euro a titolo di danno biologico permanente a 39,37 a titolo di danno biologico temporaneo.
Sta per arrivare la tabella unica nazionale per quantificare gli importi del risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle vittime di incidenti stradali; arriva alla stretta finale il Ddl Concorrenza, ossia l’annuale “legge per il mercato e per la concorrenza”.
Risarcimenti certi per le vittime di incidenti stradali
La nuova tabella per la quantificazione del danno non patrimoniale mira a prevedere riferimenti unici, fissi e certi per tutto il territorio nazionale in caso di lesioni di non lieve entità derivanti da sinistro stradale.
Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità
La tabella unica per risarcire le vittime degli incidenti stradali per le lesioni di non lieve entità sarà messa a punto dal ministero della Salute, quello del Lavoro e quello della Giustizia anche al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sulle assicurazioni e sui consumatori (in termini di onerosità delle polizze).
L’emendamento definisce il danno biologico come la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
La tabella, unica per tutto il territorio della Repubblica, riguarderà:
a) le menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
I valori economici saranno fondati sul sistema a punto, variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità del soggetto leso. Il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’Istat, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale. Il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. In caso di danni valutati in misura superiore ai 90 punti di invalidità l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.
Gli importi saranno aggiornati annualmente con un decreto pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico che terrà conto dell’andamento dell’inflazione.
Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità
Per le lesioni, invece, di lieve entità derivanti da incidenti stradali, il ddl prevede che il risarcimento del danno biologico sia effettuato secondo i seguenti principi:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro 795,91;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
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