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Il nuovo divieto di pignoramento del conto vale anche per i privati


Mi è stato notificato un decreto ingiuntivo e un precetto per un debito che non ho pagato: se il creditore procede con un pignoramento in banca del conto corrente, vale il nuovo limite approvato dalla recente riforma del processo oppure esso si applica solo verso Equitalia?

L’ultima riforma del processo civile ha stabilito che, nel caso di pignoramento in banca di pensioni e stipendi accreditati sul conto corrente, il creditore può pignorare:

– con riferimento alle somme che si trovavano già depositate al momento della notifica del pignoramento, solo la misura che eccede il triplo dell’assegno sociale (attualmente pari a 448,52 e, quindi, il suo triplo è di 1.345,56). Pertanto, se un conto corrente contiene 2.000 euro al momento della notifica del pignoramento, la banca può dare al creditore solo 654,44 euro (ossia 2.000 – 1.345,56);

– per tutte le somme che verranno accreditate successivamente alla notifica del precetto e sempre che dipendano da stipendi, TFR o pensioni, il pignoramento può avvenire solo nella misura di 1/5 o, se concorrono più creditori di categorie diverse, non oltre la metà (per es. Equitalia e l’ex moglie).

A differenza del divieto di pignoramento della prima casa, che vale solo per Equitalia e non per gli altri creditori (come le banche, le finanziarie, i fornitori, ecc.), le norme sui nuovi limiti di pignoramento del conto corrente valgono per qualsiasi tipo di creditore, anche quindi quelli privati.

In sintesi: se il debitore ha ricevuto un atto di precetto – qualunque sia il creditore – e teme il pignoramento del conto corrente in banca, esso non gli sarà più bloccato – come in passato – al 100%, ma solo nella misura superiore a 1.345,56, e sempre a condizione che su tale conto vi siano depositati solo redditi derivanti da rapporti di lavoro o pensionistici.

Neanche per i successivi accrediti (sempre dello stipendio o della pensione), il debitore dovrà più temere il blocco integrale, poiché varranno gli stessi limiti previsti dal codice di procedura in caso di pignoramento presso il datore di lavoro o l’Inps: ossia la misura massima di 1/5 (e col tetto massimo di 1/2 nel caso di concorso tra più creditori).

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