
Il danneggiato da un sinistro stradale, senza copertura assicurativa RCA, può chiedere il risarcimento dei danni al responsabile e alla sua assicurazione: l’aver posto in circolazione l’auto senza la polizza, infatti, non rappresenta un reato perseguibile d’Ufficio, trattandosi di violazione al Codice della Strada.
Chi guida un’auto senza la copertura assicurativa RCA e subisce un incidente stradale la cui colpa è attribuibile all’altro conducente, ha tutto il diritto di chiedere il risarcimento del danno a quest’ultimo e alla sua assicurazione: non rileva, quindi, che la propria auto sia sprovvista di polizza.
È questo l’importante chiarimento fornito dal Giudice di Pace di Napoli (ex Pozzuoli) , dott. Italo Bruno, già noto per i suoi pregevoli precedenti commentati dal nostro giornale.
L’aver posto in circolazione l’automobile senza la prescritta copertura assicurativa non fa venir meno il diritto a richiedere il risarcimento dei danni nel caso, ovviamente, in cui la responsabilità sia dell’altro conducente.
Del resto, a leggere correttamente il codice della strada e il codice civile, la legge non dispone che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa richiedere il risarcimento dei danni al relativo responsabile e alla sua compagnia di assicurazione. La normativa, a ben vedere, disciplina solo l’ipotesi in cui ad essere senza polizza sia il danneggiante: in tal caso scatta la copertura del Fondo di Garanzia Vittime ella Strada.
A conferma di ciò vi è un’altra indiscutibile evidenza: la violazione posta in essere da chi circola con l’auto senza la copertura della polizza RCA, non è un reato perseguibile d’Ufficio, ma una semplice violazione al Codice della Strada in cui si applica la sanzione amministrativa da € 848,00 a € 3.393,00 e il fermo amministrativo del veicolo. Questo, dunque, non incide sul diverso diritto a ottenere l’indennizzo se la colpa del sinistro è di altri.
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