
Indossare calzature scomode alla guida, come infradito e scarpe con il tacco, può compromettere le prestazioni di guida e contribuire al verificarsi di un sinistro stradale: scatta la rivalsa dell’assicurazione per condotta colposa del conducente, non costituendo lo slittamento del piede dal pedale del freno un caso fortuito.
Guidare con infradito, tacchi, sandali: anche il tipo di scarpe indossate mentre si guida rileva ai fini delle responsabilità in un sinistro stradale. Indubbiamente, indossare le infradito o scarpe con il tacco alto può comportare lo slittamento del piede dal freno o dall’acceleratore e far perdere il controllo della vettura. In questi casi, se la circostanza è indicata al verbale di constatazione amichevole, o in quello redatto dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, l’assicurazione potrebbe esercitare il potere di rivalsa per condotta colposa del conducente.
Il buon senso vuole che, al volante, si indossino sempre calzature comode, come scarpe da ginnastica o scarponcini, che non compromettano l’aderenza del piede ai comandi principali e la sensibilità dello stesso rispetto al contatto con i medesimi.
Ma cosa dice la legge al riguardo?
Come abbiamo detto in “Sandali, infradito o piedi nudi mentre guidi: lecito?”, dal 1993 non esiste più alcun divieto di legge relativo al tipo di calzature da indossare alla guida; e se è vero ciò che non né vietato è concesso, sarebbe possibile addirittura guidare a piedi nudi. Il Codice della Strada italiano tuttavia, vieta comportamenti che possano costituire un pericolo o intralcio per la circolazione: in ogni caso, infatti, va salvaguardata la sicurezza stradale . Il codice aggiunge che il conducente deve sempre conservare il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile .
Pertanto, anche se il divieto di mettersi al volante con scarpe aperte (zoccoli, infradito, o ciabatte) non esiste più, l’interpretazione di queste norme consentirebbe alle autorità intervenute sul luogo del sinistro, di contestare le citate infrazioni. Ciò significa che la responsabilità dell’incidente potrebbe essere addebitata al conducente per i suddetti motivi, ma non è finita qui.
L’assicurato che non abbia stipulato nel contratto di assicurazione la clausola di rinuncia alla rivalsa, potrebbe subire il potere di rivalsa da parte dell’assicurazione per condotta colposa. In pratica, la compagnia si rivarrebbe nei confronti del proprio cliente per quello che ha dovuto sborsare al danneggiato.
Inoltre, la maggior parte delle compagnie assicurative, nei contratti di polizza Rc auto, inseriscono apposite esclusioni, ovvero eventi al verificarsi dei quali non è dovuto alcun risarcimento. I casi contemplati nelle clausole riguardano sempre ipotesi di responsabilità del conducente per condotta colposa (guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti, o, più in generale, guida in condizioni tali da compromettere la sicurezza alla guida).
È bene dunque leggere attentamente il contratto assicurativo sottoscritto. Da ultimo, anche se non recente, esiste una sentenza della Corte di Cassazione che ben specifica che lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa
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