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Se la multa non indica il nome dell’agente che ha accertato l’infrazione


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L’indicazione del responsabile del procedimento è insufficiente per rendere valida la contravvenzione se non indica anche il nome e cognome dell’agente accertatore, sebbene la firma di questi non sia indispensabile.

Vi sarà capitato, ricevendo a casa il verbale con una multa per violazione del codice della strada, di notare a fondo dello stesso l’indicazione del nome del responsabile del procedimento: attenzione però, perché questo elemento non è sufficiente a rendere la contravvenzione valida. Infatti deve essere sempre specificato anche il nominativo di chi, materialmente, ha accertato la violazione, ossia dell’agente che era presente sul luogo della violazione stradale. L’omissione di tale indicazione può costituire motivo di ricorso per chiedere l’annullamento della multa.

Il verbale, infatti, è un atto pubblico e fa piena prova dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e ivi descritti; chi ne voglia contestare la descrizione del fatto “storico” in sé può proporre un particolare procedimento che si chiama querela di falso. Invece, la querela di falso non è necessaria per contestare gli apprezzamenti e le valutazioni del pubblico ufficiale.

Inoltre la legge stabilisce che il verbale dev’essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del regolamento di attuazione del codice della strada. Inoltre, se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, il verbale deve riportare le stesse indicazioni ivi contenute. Tra esse figura anche l’indicazione degli agenti che procedono all’accertamento e che, quindi, constatano la violazione.

Pertanto, l’indicazione di chi ha proceduto all’accertamento, sul luogo e nel momento stesso della violazione, è un elemento essenziale del verbale, in modo da poter individuare il soggetto responsabile e verificare la sua competenza e legittimazione. Il nominativo di quest’ultimo deve essere sempre specificato nel verbale per renderne edotto l’automobilista.

Differente, invece, è il discorso della firma che non deve necessariamente essere effettuata di proprio pugno. Infatti, qualora il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati, la firma autografa dell’agente accertatore non è necessaria ed è sufficiente l’indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola. Quindi, va benissimo l’indicazione di nome e cognome, anche senza lo scarabocchio della sottoscrizione.

Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell’ufficio dell’organo accertatore oppure, in sua vece, del soggetto responsabile . In questo caso – frequente quando la contestazione non è immediata e il verbale viene notificato successivamente alla violazione – la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori dev’essere nell’ufficio dell’organo di appartenenza, disponibile per essere visionata su richiesta.

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