
Le regole fondamentali per passeggiare e girare per le strade con le biciclette senza violare la disciplina prevista nel codice stradale italiano.
La passione per l’uso della bicicletta è ormai diffusissima e contagiosa, ma deve essere conciliata con le legge e, in particolare, con le norme contenute nel codice della strada.
La crisi economica, l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico nelle città, poi, hanno ulteriormente accresciuto il numero di coloro i quali usano con frequenza crescente la bicicletta come principale mezzo di trasporto e locomozione.
Per tragitti medio-piccoli e, comunque, in città questo mezzo si lascia preferire per una serie di motivi che hanno indotto e continuano ad indurre i cittadini al loro sempre più crescente utilizzo accompagnato da un gradimento generale per un mezzo assai economico nei costi.
Resta, però, quasi sconosciuto il fatto che la bicicletta (o velocipede come la definisce il Codice della Strada italiano) o meglio, l’uso di essa, non è esente dal rispetto delle regole che disciplinano la circolazione stradale. Molti, invece, ritengono e si comportano come se non esistesse alcuna norma quando inforcano i pedali.
Facciamo allora chiarezza individuando le regole di comportamento stabilite in Italia per la circolazione in bicicletta.
La legge definisce velocipedi (il termine, ripetiamo, con cui la legge italiana chiama ancora oggi le biciclette) quei i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti con l’uso esclusivamente della forza muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo stesso.
Sono anche biciclette quelle elettriche (definite anche a pedalata assistita) a condizione che siano dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza continua massima di 0,25 KW.
Le dimensioni massime che il veicolo deve avere per poter essere classificato come bicicletta sono 1,30 metri di larghezza, 3 metri di lunghezza e 2,20 metri di altezza.
Ma quali sono le norme di comportamento da rispettare quando si circola in bici?
Innanzitutto la legge impone ai ciclisti di procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando poi si circola fuori dai centri abitati essi devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
Ai ciclisti è pure imposto di avere, mentre circolano per le strade:
1) libero l’uso delle braccia e delle mani;
2) di reggere il manubrio almeno con una mano;
3) di essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.