
L’assicurazione rimborsa le spese di giudizio per la costituzione e la difesa anche se al terzo che ha iniziato la causa non viene riconosciuto il risarcimento.
L’assicurazione deve rimborsare al proprio assicurato, contro il quale sia stata intrapresa un’azione di responsabilità professionale, le spese legali per il giudizio anche nel caso in cui nessun risarcimento venga riconosciuto al terzo che ha intrapreso la causa e che riteneva di essere stato danneggiato. È quanto precisato dalla Cassazione con una sentenza di ieri.
L’assicurazione è dunque tenuta a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal codice civile ossia entro un quarto della somma assicurata.
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