
Assegno postdatato: una pratica commerciale assai diffusa, specie nei periodi di crisi o di difficoltà economiche; il pagamento di un debito con una dilazione sui tempi, accompagnato però dalla concessione di una garanzia, quale appunto è l’assegno (che, in quanto titolo esecutivo, è utilizzabile ai fini di un pignoramento) è sicuramente il metodo migliore per mettere d’accordo debitore e creditore.
Tuttavia, sulla pratica dell’assegno postdatato la giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi più volte, specificando in quali occasioni esso è valido e quando, invece, non lo è, ma soprattutto chiarendo quali sono le prerogative riconosciute al creditore che è in possesso di un titolo di tale tipo (cosiddetto prenditore). In buona sostanza, i principi che sono stati elaborati dai giudici sono i seguenti:
– l’assegno è un titolo pagabile a vista, ed ogni clausola contraria a questa regola si considera nulla, o meglio come mai apposta;
– la conseguenza è che l’assegno postdatato – ossia quello con l’indicazione di una data futura rispetto a quella dell’emissione e consegna al creditore – è valido e resta pagabile a vista, poiché l’accordo tra le parti di portarlo all’incasso in un momento futuro si considera come mai apposto (l’accordo di postdatazione è nullo);
– per l’incasso immediato è necessaria solo la regolarizzazione con l’imposta di bollo;
– se sul conto non ci sono soldi a copertura dell’assegno, il titolo può essere protestato (anche in questo caso, tuttavia, è necessaria la regolarizzazione con il bollo);
– l’assegno postdatato non è un titolo esecutivo e, quindi, non può dar luogo ad esecuzione forzata, ma dopo il protesto questo limite non vi è più, per cui si potrà procedere al pignoramento;
– l’assegno senza indicazione di data, o in bianco, è nullo;
– l’assegno dato in funzione di garanzia dell’esatto adempimento di un debito futuro funziona come l’assegno postdatato: il patto di “garanzia” (ossia quello di non portare all’incasso il titolo) è nullo in quanto deroga alla natura dell’assegno (che come detto è quella di consentirne il pagamento “a vista”), pertanto si considera come non apposto. Con il risultato che, l’assegno, anche se dato a garanzia, può essere portato immediatamente all’incasso.
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