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Multe stradali: il ricorso dopo il pagamento in misura ridotta


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Ho prestato la mia auto ad un amico, il quale ha preso una multa, che ha pagato entro i primi 5 giorni per poter beneficiare del pagamento in misura ridotta: è possibile impugnare il verbale?

Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria rappresenta un rilevante ostacolo alla proponibilità del ricorso. Infatti la legge prevede che, sia il ricorso al Giudice di Pace, il cui termine è di 30 giorni dalla data della notifica del verbale, sia quello innanzi al Prefetto, con termine di 60 giorni, siano ammissibili solo se non si è provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria .

La logica del legislatore è evidentemente quella di scoraggiare il cittadino a proporre ricorso, preferendo il pagamento in misura ridotta alla possibilità di dover pagare una somma maggiore in caso di rigetto del ricorso.

Questo limite comporta tuttavia un’evidente violazione del diritto di difesa allorquando, come nel caso di specie, il trasgressore non sia anche il proprietario del veicolo: se il conducente provvede al pagamento in misura ridotta, il proprietario del veicolo viene di fatto privato della possibilità di difendersi proponendo ricorso.

La Corte Costituzionale ha stabilito che, nel caso in cui il proprietario del veicolo provveda al pagamento in misura ridotta, il conducente ha comunque la possibilità di proporre ricorso innanzi al Giudice di pace o al Prefetto. Ciò in quanto, una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati, nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” (della decurtazione dei punti della patente).

In altre parole, la Corte costituzionale ha precisato che il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria da parte del proprietario del mezzo estingue solo la possibilità, per entrambi gli obbligati, di chiedere l’annullamento di questa sanzione, ma non impedisce al conducente di impugnare il verbale per evitare che questo produca comunque delle conseguenze negative nei suoi confronti (si pensi all’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente).

Sebbene la Corte costituzionale abbia stabilito questo principio nel solo caso di pagamento in misura ridotta da parte del proprietario, non è escluso che ciò sia estensibile anche al caso opposto. Infatti, se a pagare in misura ridotta è il conducente, il proprietario subisce comunque un pregiudizio al proprio diritto di difesa, perché il verbale non impugnato costituisce causa di rilevanti conseguenze giuridiche, come ad esempio la responsabilità civile nei confronti di altri utenti della strada e il connesso aumento del premio assicurativo.

È bene precisare, tuttavia, che in assenza di un espresso pronunciamento della Consulta in questo senso, è dubbio che il Giudice di Pace ritenga di applicare questo principio in via estensiva anche ai casi come quello presente nel nostro quesito. È quindi probabile che il Giudice investito del ricorso possa ritenerlo inammissibile.

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