
La mia compagnia di assicurazioni mi nega il rinnovo del contratto solo perché mi sono trasferito in una città del Sud Italia, adducendo difficoltà di applicazione delle tariffe furto-incendio-rc auto: è lecita questa discriminazione?
Tanto il Codice delle Assicurazioni private quanto una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea vietano alle assicurazioni di discriminare i propri clienti: per cui, differenziazioni di prezzi e condizioni determinate in base all’area geografica dell’assicurato o – tanto per fare qualche esempio – in base al sesso, all’età o alla provenienza assicurativa sono illegittime.
Inoltre le assicurazioni hanno un obbligo di contrarre, ossia sono tenute ad accettare, secondo le proprie condizioni di polizza e le tariffe preventivamente fissate, le proposte per l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore e natanti che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo.
Questo significa che l’assicurazione non può rifiutarsi di stipulare una polizza di rc-auto obbligatoria per legge in determinate zone del territorio italiano considerate a “maggior rischio” di truffa o di incidenti.
Nel caso descritto lettore, quindi, la condotta tenuta dalla assicurazione è certamente illecita ed è opportuno segnalare il verificarsi di questi comportamenti all’Ivass, l’Istituto di vigilanza delle compagnie assicuratrici, in modo che lo stesso, disposte le opportune verifiche, possa adottare le sanzioni previste dalla legge.
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