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Multe da autovelox e telelaser incostituzionali: COME DIFENDERSI


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Obbligo di taratura per Autovelox, telelaser e altri apparecchi di controllo elettronico della velocità: multe da impugnare dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il codice della strada nella parte in cui non prevede l’obbligo della verifica periodica dello strumento.

Cambiano radicalmente le prospettive di vittoria per i ricorsi contro le multe da autovelox, telelaser e contro tutti gli altri strumenti elettronici di controllo della velocità: da oggi, infatti, tali apparecchietti, se utilizzati con la presenza di una pattuglia, devono essere sottoposti necessariamente a taratura, ossia ad una verifica periodica e preventiva; è questa la conseguenza immediata e diretta della rivoluzionaria sentenza della Corte Costituzionale dello scorso giovedì (leggi “Autovelox: le multe sono incostituzionali”).

La questione della cosiddetta taratura era stata più volte sollevata nelle aule di tribunale, ma anche la Cassazione aveva ritenuto l’eccezione non meritevole di accoglimento, non esistendo, nel nostro ordinamento, una norma specifica che la prevedesse. Ora, però, la norma esiste perché la Corte Costituzionale l’ha partorita con la sua nuova sentenza “creativa”, laddove scrive che è incostituzionale il codice della strada “nella parte in cui non prevede l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche e a taratura i sistemi di controllo elettronico della velocità dei veicoli”. Ciò vuol dire, in buona sostanza, che autovelox, telelaser e gli altri apparecchi elettronici, se non “revisionati” periodicamente dalla polizia, non potranno più elevare multe.

Insomma, la Corte Costituzionale non si fida di questi marchingegni perché – scrivono i giudici – il loro utilizzo prolungato e il continuo spostamento da un luogo a un altro ne potrebbe comportare un non corretto funzionamento, senza contare l’usura naturale del tempo.

La sentenza si riferisce solo ai verbali elevati da apparecchiature presidiate dalla pattuglia, che si trova nelle vicinanze al momento del funzionamento dell’autovelox. Questo perché, per gli apparecchi piazzati sulle strade e lasciati lì a funzionare in automatico, senza la polizia, già esiste l’obbligo della verifica periodica: lo prevedono i principi fissati dal ministero delle Infrastrutture nel 2005 a integrazione del decreto ministeriale del 29 ottobre 1997.

Autovelox: come difendersi se non c’è taratura

La verifica degli autovelox deve avvenire almeno una volta all’anno sulla base di quanto stabilito dai diversi decreti di omologazione, che rimandano al manuale di istruzioni fornito dalle aziende produttrici.

La polizia, quindi, dovrà tenere un registro dei controlli effettuati periodicamente sull’apparecchiatura, con particolare attenzione alla manutenzione e taratura;

Ma come fare a stabilire se un autovelox è stato sottoposto a taratura e a verifica di funzionamento?

Si tratta, normalmente, di informazioni in possesso solo alla polizia e, pertanto, sottratte alla conoscenza del cittadino. Almeno in prima battuta. Infatti, se anche il verbale redatto dalle autorità dovesse riportare una dicitura come la seguente “Multa elevata con autovelox … sottoposto a taratura in data … e la cui perfetta funzionalità è stata previamente testata da….. in data…” non è detto che ciò corrisponda al vero. Dunque, poiché di ogni attività che compie la pubblica amministrazione deve redigere un verbale, sarà diritto del cittadino, prima di impugnare la multa, chiedere un accesso agli atti amministrativi onde visionare eventuali certificati che abbiano confermato la taratura e il check-up completo dell’apparecchio.

È vero: difronte a una richiesta di accesso agli atti, la P.A. ha 30 giorni di tempo per rispondere, e tale è anche il termine per proporre ricorso contro la multa. Col rischio che, in caso di risposta tardiva, scadrà anche la possibilità di impugnare la multa. Per cui, sarà bene sottolineare, nell’istanza, che la richiesta è strumentale proprio ai fini della tutela giudiziale dei propri diritti.

Come comportarsi se l’amministrazione non risponde nei tempi? Che fare se non si vuol perdere tempo a proporre l’istanza di accesso agli atti e tentare ugualmente la sorte?

In realtà l’accesso agli atti non è affatto necessario per proporre ricorso (esso dà solo maggiore certezza circa gli esiti) e il cittadino ben potrebbe ricorrere comunque al giudice di pace, eccependo il difetto di taratura dell’autovelox. A questo punto, proprio perché il certificato è in possesso solo della p.a., l’automobilista potrebbe limitarsi a contestare, nel proprio atto, il difetto di taratura dell’apparecchio. Basterà, cioè, affermare che l’autovelox non sia stato tarato e revisionato, senza dover allegare alcunché. Spetterà, invece, alla polizia dimostrare il contrario, con i propri certificati e, se non lo farà (perché li ha persi o se ne dimentica o non li ha mai avuti) o li produce in fotocopia semplice, il cittadino vince automaticamente la causa.

Multa da autovelox: occhio ai tempi di notifica

Un altro motivo di illegittimità della multa per autovelox è quello della sua tardiva comunicazione al trasgressore. Anche questa questione ha sollevato notevoli diatribe nelle aule dei tribunali. E questo perché, sebbene il codice della strada stabilisca che le contravvenzioni vadano notificate inderogabilmente entro 90 giorni dall’accertamento (vale però la data di consegna del plico, da parte del notificante, all’ufficio postale), le amministrazioni locali usano un escamotage per allungare, a proprio piacimento, tale termine. Infatti, la stessa norma stabilisce un’eccezione: i 90 giorni possono essere prolungati a condizione se le autorità non sono state in grado di identificare, nell’immediatezza, il conducente; ed è a questa postilla che i Comuni si appigliano per notificare le multe anche a 180 giorni dal fatto. Ma come è possibile parlare di difficoltà ad identificare il mezzo se, proprio nel caso dell’autovelox, viene scattata la foto con la targa del mezzo? Evidentemente la scusa è tutt’altro che plausibile. Così, dopo una severa sentenza del Giudice di Pace di Milano, anche tutti gli altri magistrati si stanno orientando nel senso di ritenere i 90 giorni come termine ultimo per la notifica del verbale.

In conclusione, per i multati la prima mossa da compiere è quella di verificare, dal timbro riportato sulla busta con la muta, se essa è stata portata alla Posta, dall’Agente accertatore, entro 90 giorni dall’infrazione, pena l’estinzione della multa.

La segnaletica

Inoltre, secondo una sentenza della Cassazione , i verbali per eccesso di velocità devono contenere sempre la menzione della presenza, a distanza, della segnaletica stradale che avverte l’automobilista del controllo elettronico della velocità, sia esso con postazione fissa che mobile (come nel caso di telelaser). Tale cartello deve essere ben visibile e avvistabile dal conducente: non può essere nascosto dalla vegetazione, non può essere troppo piccolo o, per esempio, collocato subito dopo una curva a gomito tanto da renderlo illeggibile.

Le forze dell’ordine che si trovano a rilevare e sanzionare gli eccessi di velocità hanno quindi l’obbligo di predisporre e controllare sia la segnaletica relativa al limite di velocità, sia quella di preavviso della postazione di controllo (posizionata in maniera ben visibile) e rispettare le distanze minime, in modo che il conducente possa adeguare la velocità del veicolo.

La distanza minima tra la segnaletica e la postazione è di

– 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali;

– 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di alto scorrimento;

– 80 metri sulle altre strade.

La distanza massima tra la segnaletica e l’autovelox è invece di 4 Km.

Per maggiori informazioni sulle distanze leggi: “Autovelox: tutte le regole sulla segnaletica”.

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