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Incidenti: il passeggero va risarcito dall’assicurazione salvo che…


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Incidenti stradali: il terzo trasportato riceve sempre il risarcimento del danno salvo che l’assicurazione dimostri la sua consapevolezza della circolazione illegale del mezzo.

Le norme sulla circolazione stradale e sull’rc-auto impongono all’assicurazione, in caso di incidenti in cui, oltre al conducente sia trasportato un altro soggetto (il passeggero o anche detto terzo trasportato), di pagare quest’ultimo in ogni caso, anche qualora la responsabilità del sinistro sia imputabile all’auto su cui questi viaggiava. Con una sola eccezione, precisa la Cassazione in una sentenza di oggi: quella in cui quest’ultimo fosse a conoscenza della circolazione illegale del veicolo, come nel caso di ladri, rapinatori, terroristi o guida senza patente.

La Corte ricorda che vige una regola secondo cui la copertura della polizza si estende anche ai danni prodotti alle persone dei passeggeri trasportati. In pratica, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni arrecati alle persone che si trovano nel mezzo e non stanno guidando.

Salvo il caso di incidente provocato da evento fortuito, indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, l’obbligo di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato è posto a carico dell’assicurazione del proprietario dell’automobile. Quest’ultima, è tenuta al risarcimento dei danni subiti fino al massimale minimo di legge, mentre l’eventuale maggior danno deve essere richiesto alla compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il sinistro.

Tale regola, inoltre, non si applica nei casi in cui il passeggero risulti coinvolto in un sinistro a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa: in tali casi, infatti, con l’intervento del Fondo di garanzia vittime della strada (Consap), il passeggero deve rivolgere chiedere il risarcimento nei confronti del responsabile del sinistro una volta valutate le rispettive colpe dei conducenti coinvolti nell’incidente.

La responsabilità del vettore è esclusa anche – come anticipato – per le ipotesi di caso fortuito: tipici i casi di insidia stradale come una buca sull’asfalto (in cui risponde l’ente proprietario o gestore della strada); il fatto colposo posto in essere da un soggetto non presente nel veicolo (improvviso attraversamento della strada da parte di un pedone, di un cane, la condotta di coloro che sono addetti alla regolazione del traffico, il comportamento del ciclista, ecc.); il fatto colposo posto in essere da un soggetto presente nel veicolo (il comportamento di un altro passeggero del veicolo); il comportamento colposo posto in essere dello stesso danneggiato che abbia concorso a provocare il danno (mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza).

Sulla moto o sul motorino, se il passeggero non ha il casco

Non tutti i giudici hanno la stessa interpretazione sul diritto al risarcimento del passeggero di un ciclomotore che si sia messo a bordo senza casco. Ad un indirizzo che nega il risarcimento al terzo trasportato (poiché la polizza non può coprire una condotta contraria alla legge), se ne contrappone altro che invece riconosce l’indennizzo di ogni danno subito. Secondo quest’ultimo orientamento, infatti, il divieto legale esplica i suoi effetti nei confronti del solo conducente, con la conseguenza che l’assicuratore del vettore non può opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto.

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