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Guida pericolosa: multa difficile da impugnare


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La multa deve essere motivata e indicare le ragioni complessive che hanno portato alla sanzione: condizioni di traffico, della strada, visibilità, orario, presenza di pedoni, ecc.

Se il vigile eleva una multa per “guida pericolosa”, senza il supporto di apparecchiature di controllo elettronico come autovelox o telelaser, è inutile contestare che la rilevazione della velocità è solo il frutto di una mera percezione sensoriale, ma errata, dell’agente: nella valutazione di quest’ultimo non ricade solo la velocità, ma tutti gli elementi della situazione concreta come il traffico, le condizioni della strada, l’eventuale presenza di pedoni, la visibilità, l’orario, l’asfalto bagnato, ecc. Insomma, la “guida pericolosa” è la sintesi di un giudizio complessivo sulla condotta del conducente, e non solo di quanto segnava l’asticella del contachilometri.

Risultato: l’impugnazione, davanti al giudice di pace, di una multa di questo tipo potrebbe risultare particolarmente arduo per l’automobilista.

È quanto si evince da una sentenza di ieri della Cassazione.

La multa dunque è valida se l’agente ha fatto le sue opportune e complessive valutazioni: valutazioni che l’hanno portato a ritenere che l’auto crei pericoli per sé stessa e per gli altri utenti della strada. Anche presentando testimoni a suo favore, infatti, l’automobilista non si salva: non perché il giudice attribuisca fede privilegiata alle dichiarazioni della polizia, ritenendo che queste ultime “valgano di più” di quelle di altri cittadini, ma perché è il verbale a parlare chiaro ed in esso – se ben motivato – è chiaro il giudizio sulla condotta del conducente.

Ciò che conta, dunque, è che l’agente sottoponga a critica i fatti che stanno avvenendo sotto i suoi occhi e che l’accertamento sia sufficientemente argomentato in modo convincente anche per il giudice.

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