
Nel caso di violazione delle norme del Codice della Strada senza contestazione immediata cosa accade al proprietario che ometta di comunicare alla polizia i dati del conducente?
Da quando è stato introdotto dalla legge anche in Italia il sistema della cosiddetta patente a punti, ci si è subito chiesti cosa debba accadere nei moltissimi casi in cui la contestazione della violazione non sia immediata. Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi (si pensi agli accertamenti delle violazioni ai limiti di velocità accertate con apparecchi come Autovelox o Tutor) la violazione delle norme non viene contestata subìto dall’organo accertatore, ma in un momento successivo con l’invio per posta del verbale di accertamento al proprietario dell’autoveicolo contravvenzionato.
Nelle tante ipotesi, allora, di recapito postale del verbale di accertamento tocca al proprietario che lo riceva di provvedere, entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale, a comunicare al Comando dell’organo accertatore e con raccomandata con avviso di ricevimento, le generalità e i dati identificativi della patente di colui il quale si trovava alla guida al momento dell’infrazione.
La decurtazione dei punti della patente avverrà perciò solo nei confronti del soggetto che sarà indicato in questa comunicazione.
Se, invece, il proprietario al quale è spedito per posta il verbale di accertamento non dovesse comunicare i dati del conducente o li dovesse comunicare con ritardo (oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione del verbale), i punti della patente non saranno decurtati a nessuno, ma al proprietario toccherà pagare un’altra sanzione amministrativa pecuniaria per non aver appunto comunicato i dati della patente o per averli comunicati con ritardo.
In questo quadro abbastanza chiaro, si sono aggiunti nel corso del tempo ulteriori problemi tecnici e giuridici sui quali la giurisprudenza si è dovuta pronunciare proprio per dipanare la matassa.
In particolare, ci si è chiesti: il proprietario deve comunque comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale anche se contro tale verbale ha proposto ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto?
La chiara risposta data dalla Cassazione è che la comunicazione dei dati del conducente (generalità e identificativi della patente) deve essere inviata all’organo accertatore entro sessanta giorni dalla ricezione del verbale anche se contro il verbale stesso è stato proposto ricorso.
E la Cassazione ha pure precisato che la sanzione amministrativa per l’omessa (o ritardata) comunicazione dei dati del conducente permane e deve, quindi, essere pagata anche nel caso in cui venga annullato dal Giudice di Pace o dal Prefetto il verbale di accertamento con riferimento al quale i dati devono essere comunicati.
Alla luce di questo chiaro orientamento, dunque, il consiglio ai proprietari che ricevano verbali di accertamento per posta è di comunicare i dati del conducente entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del verbale anche se dovessero proporre ricorso contro il verbale medesimo.
In alternativa, se il proprietario dell’auto dovesse ritenere più utile conservare i punti della patente non comunicando i dati del conducente (se, infatti, la comunicazione dei dati del conducente non viene fatta i punti della patente non vengono decurtati ad alcuno) dovrà però subire un’altra sanzione amministrativa per l’omissione della comunicazione dei dati.
Insomma, l’alternativa che si pone è fra la decurtazione dei punti della patente applicata al soggetto i cui dati sono comunicati o un’ulteriore sanzione amministrativa (di non meno di euro duecentocinquanta) applicata al proprietario che non comunichi i dati.
- See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com