
Anche con il sistema dell’indennizzo diretto, nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicurazione, il responsabile dell’incidente va chiamato in causa.
Se hai fatto un incidente stradale e l’assicurazione non intende pagare l’altra parte danneggiata che le ha chiesto il risarcimento, molto probabilmente riceverai un atto di citazione. Né c’è modo di evitarlo. Secondo infatti, il consolidato orientamento dei giudici, oggi riaffermato dalla Cassazione [1], nella causa tra danneggiato e assicurazione volta ad ottenere l’indennizzo per il sinistro stradale, il proprietario dell’altro veicolo va sempre citato in causa. Quest’ultimo sarà poi libero di valutare se non costituirsi (ossia rimanere contumace) e lasciare che l’assicurazione sostenga le sue ragioni (che poi sono le stesse della compagnia, volte cioè a negare la sua responsabilità nel sinistro) oppure farsi assistere da un avvocato e presenziare in causa. Quest’ultima scelta sarà opportuna qualora la richiesta di risarcimento dell’attore sia superiore al massimale di polizza per cui il responsabile è assicurato: infatti, solo in questo caso, in caso di sentenza di condanna al risarcimento, potresti essere tenuto a rimetterci di tasca tua.
La questione non cambia neanche ora che è stato introdotto il sistema dell’azione diretta contro la propria assicurazione: resta confermata, anche in questo caso, ai fini dell’integrità del giudizio (cosiddetto “contraddittorio tra le parti”), la presenza in processo del responsabile del danno, tanto nel primo che nei successivi gradi di giudizio. Senza di essa, infatti, la causa non potrebbe andare avanti.
Il responsabile del danno, dunque, deve essere sempre chiamato in causa, nonostante con il sistema dell’indennizzo diretto, la questione verta tra il danneggiato e la propria assicurazione.
La sentenza è molto più importante di quello che possa sembrare. Infatti, con il sistema dell’indennizzo diretto, si era messo da più parti in dubbio la necessità – prima indiscussa – di citare ancora il responsabile del sinistro. Questo perché, se con precedente sistema la contestazione sorgeva tra l’infortunato e l’assicurazione del responsabile, oggi invece il giudizio si svolge tra il danneggiato e la sua stessa assicurazione. Così, tutto rimane “in casa” e non tocca più l’altra parte. E allora diversi giudici di pace avevano ritenuto non più obbligatoria la citazione – come condizione di procedibilità – del responsabile del sinistro.
Sul punto si attendeva l’intervento della Cassazione che, appunto, è appena giunto, ponendo fine al contrasto e chiarendo che nulla è cambiato rispetto al passato.
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