
Incidenti ed rc auto: avvocati pagati direttamente dall’assicurazione solo quando la gestione del sinistro abbia presentato particolari difficoltà e non sia stata semplice.
Hai subìto un sinistro stradale e hai deciso di incaricare un avvocato affinché curi la relativa pratica di risarcimento del danno (così la lettera di diffida all’assicurazione, l’eventuale gestione dell’incidente con l’ispettore, i contatti col perito fiduciario, ecc.)? Di norma il tuo difensore, all’esito della liquidazione, verrà pagato direttamente dalla Compagnia, per cui tu non dovrai sborsare neanche un euro per il suo intervento (in alcuni casi, l’assicurazione aggiungerà, alla somma erogata al danneggiato, anche l’importo che questi dovrà corrispondere, a sua volta, all’avvocato; in altri casi, la parcella del legale viene corrisposta direttamente dalla compagnia, senza il tramite dell’assicurato).
Attenzione però: questo meccanismo non opera sempre – e ora, ti spiegheremo quando – e, così, quando la compagnia non paga le spese legali, sarà il danneggiato a dover mettere mani al proprio portafogli e compensare il proprio difensore.
Quando l’assicurazione non paga le spese legali
Secondo una recente sentenza della Cassazione , l’assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali al danneggiato solo nel caso in cui la gestione del sinistro abbia presentato particolari difficoltà. Insomma solo l’effettiva necessità dell’intervento del difensore fa scattare il ristoro.
Secondo la Corte, le spese legali che l’assicurato abbia dovuto sostenere per far valere un proprio diritto, quello cioè al risarcimento nei confronti dell’assicurazione, devono essere risarcite solo quando vi sia un diretta e stretta dipendenza tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno solo in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando:
– il sinistro presenta particolari problemi giuridici
– oppure quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza dalla propria assicurazione .
Al contrario il compenso all’avvocato non va pagato dalla compagnia (e sarà l’assicurato a doverlo fare, con conseguente diminuzione di fatto dell’indennizzo ricevuto) quando la gestione del sinistro non presenti alcuna difficoltà, i danni da esso derivati siano modesti, e soprattutto l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.
Tutte le volte, per esempio, in cui, a fronte della richiesta di risarcimento, l’assicurazione abbia prontamente avviato la procedura di liquidazione e inviato l’assegno all’assicurato, è verosimile che, nella somma corrisposta al danneggiato, non siano comprese anche le spese legali. In tali casi, il cliente dovrà vedersela da solo con il proprio difensore.
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