
In caso di sinistro stradale, se l’autovettura responsabile non è coperta da assicurazione, interviene il FVS: ecco come richiedere la liquidazione del danno.
Qualora siate rimasti vittime di un incidente stradale, ma la controparte responsabile non è assicurata, potete comunque ottenere il risarcimento dal fondo vittime della strada. Infatti, nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene sia per i danni alle persone sia per quelli alle cose.
Per inoltrare la richiesta di risarcimento, bisogna eseguire i seguenti passi operativi direttamente sul sito della Consap:
1. generare il modulo di richiesta di risarcimento;
2. compilare on line il modulo in tutte le sue parti;
3. stampare il modulo compilato in doppia copia e firmarlo;
4. inviare per raccomandata la prima copia del modulo firmato, con tutti gli allegati, all’impresa designata competente, indicata nel modulo in base alla regione di accadimento del sinistro;
5. infine inviare per raccomandata la seconda copia del solo modulo firmato, senza alcun allegato, a Consap.
Cos’è il Fondo Vittime della Strada
Esso provvede a pagare l’indennizzo in caso di danni provocati da:
– autoveicoli non identificati,
– autoveicoli non assicurati
– autoveicoli assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste successivamente.
Il fondo è gestito dalla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) che si avvale per la liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per territorio con provvedimento Ivass.
Il fondo viene alimentato tramite il versamento di un contributo sui premi raccolti dalle imprese di assicurazione operanti nel ramo Rc Auto.
Quando interviene il Fondo?
1. In caso di incidente provocato da un veicolo non identificato, il fondo interviene soltanto per i danni alla persona.
2. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta della misura di 500 euro.
3. In caso di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona sia i danni alle cose.
In tutte le ipotesi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti dalla legge al momento del sinistro.
Il Fondo di garanzia [1] provvede anche al risarcimento del danno nei seguenti casi:
1) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro stato dello spazio economico europeo (Paesi della Ue, Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose);
2) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose). L’intervento del Fondo, nei casi sopra citati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 dicembre 2009 pari a 2,5 milioni di euro per danni a persona per sinistro ed 500mila euro per danni a cose per sinistro).
L’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell’impresa designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l’eventuale azione giudiziaria.
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