I novanta giorni per la notifica del verbale per la multa da autovelox decorrono dalla data dell’infrazione; diverso il caso in cui il trasgressore non era il proprietario del veicolo.
In caso di multa tramite dispositivi elettronici (per esempio autovelox, ma anche tutor, photored, telelaser, ecc.), il termine di novanta giorni per la notifica della multa al trasgressore decorre dalla data della commessa violazione.
Il Codice della Strada prevede infatti che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale della multa, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dalla data di accertamento.
Il dubbio interpretativo sorge in merito all’individuazione della “data di accertamento”: essa coincide con quella della commessa infrazione oppure con quella in cui materialmente gli organi accertatori prendono visione dei fotogrammi e individuano il trasgressore?
Secondo una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano, che conferma l’orientamento maggioritario della giurisprudenza in materia, la data di accertamento dalla quale decorrono i novanta giorni per la notifica della multa è generalmente la data dell’infrazione al codice della strada. Questo perché la rilevazione tramite dispositivi elettronici consente di accertare istantaneamente la violazione e di individuare immediatamente l’autore con una semplice visura al PRA al quale l’amministrazione ha accesso immediato.
Diverso, invece, il caso in cui il trasgressore non è il proprietario del veicolo individuato dal dispositivo elettronico ma è per esempio l’usufruttuario oppure chi ha l’auto in noleggio o leasing finanziario. In questa ipotesi i tempi di individuazione del trasgressore sono più lunghi e, dunque, la data di accertamento non può coincidere con quella dell’infrazione. Laddove, allora, l’accertamento oggettivo (dell’infrazione in sé) e quello soggettivo (del trasgressore) non sono immediatamente possibili per mancanza di informazioni identificative, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale decorre dalla data dell’effettivo accertamento.
Si tratta tuttavia dell’unica ipotesi in cui il termine di novanta giorni può slittare ad un momento successivo coincidente con la data in cui in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli, l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
L’Amministrazione non ha altre scuse (per esempio disorganizzazione degli uffici) per posticipare la decorrenza del termine di notifica.
Riepilogando, in caso di multa tramite dispositivi elettronici, se il trasgressore è il proprietario del veicolo, essendo la sua identificazione quasi immediata, il termine di novanta giorni decorre dalla data di infrazione.
Se invece il veicolo è in noleggio o leasing finanziario, essendo l’individuazione dell’autore della violazione più complessa, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui l’organo completa l’accertamento identificando il trasgressore.
Una recente sentenza della Cassazione ha poi chiarito che per verificare se è stato rispettato il termine di notifica della multa occorre guardare alla data del timbro postale; dunque, nel caso di ricorso a dispositivi elettronici, il calcolo andrà fatto prendendo come termine iniziale il giorno dell’infrazione (o della data di accertamento nei casi sopra visti) e come termine finale quello della consegna del plico all’ufficio postale (data che si evince dal timbro sulla busta).
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