
Firma del funzionario dell’Agenzia delle Entrate: con un semplice ordine di servizio non si sostituisce la delega a inviare gli accertamenti fiscali.
Non basta un semplice ordine di servizio del dirigente dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per delegare il sottoposto funzionario a firmare, per conto suo, l’accertamento fiscale. Infatti, se l’avviso di accertamento, inviato dal fisco, reca la sottoscrizione di un soggetto che non è il capo dell’ufficio, allora l’atto è nullo e può essere annullato dalla Commissione Tributaria. È questa l’ennesima conferma di un principio ormai stabile in giurisprudenza e, di recente, ribadito dalla CTP di Siracusa.
È ormai chiaro a tutti i contribuenti – e i recenti scandali all’Agenzia delle Entrate hanno portato il problema sotto i pubblici riflettori – che l’avviso di accertamento non può essere firmato da persona diversa dal direttore dell’ufficio, unico soggetto per legge che ha il potere, in via esclusiva, di impegnare l’amministrazione nei confronti dei contribuenti. Invece, a quanto sembra, in numerosissimi uffici delle Entrate c’è sempre stata l’abitudine di far siglare gli atti a semplici funzionari, privi di potere.
In verità, il dirigente dell’ufficio fiscale può delegare altri impiegati della carriera direttiva per le attività di sottoscrizione e notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio. Ma è necessario che tale delega sia scritta, motivata, riferita a un arco temporale delimitato e non si tratti di un semplice ordine di servizio o una circolare interna, bensì deve trattarsi di un atto a rilevanza esterna, che soddisfi precise caratteristiche formali.
Non solo: di tale delega l’amministrazione finanziaria deve fornire – su richiesta del contribuente o del giudice – la prova documentale: vien da sé che se la delega è andata smarrita o è avvenuta oralmente, l’avviso di accertamento è nullo per violazione di una norma imperativa, posta a garanzia del contribuente.
Ribadisce la CTP di Siracusa: se l’Agenzia delle Entrate non fornisce alcuna prova documentale dalla quale risulti che il funzionario (anche se si tratti del capo area controllo) sia stato delegato espressamente dal dirigente a sottoscrivere l’atto, il provvedimento di accertamento è nullo.
Il solo possesso della qualifica di direttore tributario – si legge in sentenza – non abilita tale soggetto alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in assenza di delega del titolare dell’ufficio. Conseguentemente l’avviso, sottoscritto da altro impiegato della carriera direttiva, risulta illegittimo per mancanza di sottoscrizione: spetta al fisco dimostrare l’esistenza della delega.
Ma c’è un punto – su cui la giurisprudenza è unanime – che è ancora più importante e riporta ancora a galla il problema dei “dirigenti” decaduti con la recente sentenza della Corte Costituzionale: l’accertamento fiscale è nullo se la sottoscrizione è apposta da un funzionario che non appartiene alla carriera direttiva, e ciò vale anche se vi sia effettivamente una corretta delega rilasciata dal direttore dell’Ufficio. Infatti, il requisito dirigenziale deve sussistere direttamente in capo al firmatario dell’atto: se costui non è un dirigente, l’accertamento deve essere annullato. Il principio è stato di recente affermato anche dalla CTP di Frosinone.
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