
Con due recentissime circolari Inps e Inail hanno comunicato di aver sottoscritto una convenzione per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune, relativamente a tutti i casi di dubbia competenza.
Si tratta di una convenzione applicabile anche alle malattie ed infortuni occorsi ai lavoratori marittimi.
Per un approfondimento sui presupposti e sul procedimento per ottenere le suddette indennità rinviamo agli articoli: “Malattia e infortunio sul lavoro: come ottenere la prestazione dall’Inail” e “Malattia del lavoratore: come ottenere l’indennità dall’INPS”.
La convenzione, sorta dalla necessità di rinnovare il testo della precedente (risalente al 2008), si propone di semplificare e coordinare gli adempimenti legati alla suddetta erogazione economica da parte dei due istituti e velocizzare il relativo iter di definizione nella gestione dei singoli casi controversi.
Le competenze dei due istituti
Nello specifico, la Convenzione prevede che l’INAIL debba:
-accertare il nesso causale nel caso di malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta nel caso di infortuni
– valutare qualsiasi ulteriore elemento utile per poter qualificare l’evento lesivo come professionale.
All’INPS invece spetta individuare, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia:
– i casi di possibile competenza INAIL,
– l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta,
– l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto del rigetto dei casi da parte dell’INAIL.
È esclusa dall’ambito della Convenzione, la trattazione di casi di malattie professionali “non tabellate“.
Tali patologie, infatti, si configurano sempre come “malattie comuni” fino a quando il lavoratore non provi il rapporto di causa-effetto con l’attività lavorativa svolta .
Procedimento
L’Istituto che riceva per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato dovrà versare al lavoratore, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto competente e, in ogni caso, entro i limiti del massimo periodo indennizzabile, le seguenti prestazioni economiche:
– se si tratta dell’INAIL, il 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dalla legge : tale percentuale può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra i due Istituti sui tempi di adeguamento delle procedure, fatti salvi i pagamenti già disposti dall’INAIL nella misura prevista dalla convenzione o nella diversa misura successivamente comunicata;
– se si tratta dell’INPS, l’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalle norme in vigore.
Ove, tuttavia, emerga, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’Inps, l’Inail provvede entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia a richiedere all’Inps le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.
Nel medesimo termine di 10 giorni, l’Inps è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all’Inail che, fino ad allora, non potrà erogare alcuna prestazione.
Durata e decorrenza
La suddetta convenzione dura un triennio e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione ; essa è rinnovabile con atto scritto, su conforme volontà delle parti.
Ciascun Ente ha facoltà di recesso dandone formale comunicazione all’altro.
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