
Bandi, concorsi, finanziamenti: l’attestazione del gestore della posta elettronica certificata costituisce prova sufficiente dell’invio.
Per inviare istanze o richieste alla pubblica amministrazione attraverso una email di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC) non è necessario avere anche la firma digitale.
Il chiarimento proviene da una recente sentenza del Tar Campania .
Il classico esempio potrebbe essere la domanda di partecipazione a un bando per una gara o a un finanziamento o, ancora, a un concorso pubblico per un posto di lavoro nell’amministrazione.
La richiesta inoltrata dal cittadino non deve essere firmata digitalmente con il relativo dispositivo: è sufficiente, per garantire la certezza legale, la semplice PEC. E ciò perché l’email di conferma di “invio” e “avvenuta ricezione”, generata automaticamente dal gestore dell’account di posta certificata, è più che sufficiente a dimostrare l’autenticità della comunicazione proprio come se fosse una raccomandata a.r., anche in assenza della firma digitale.
Spesso nei bandi di concorso, nelle manifestazioni di pubblico interesse e nei moduli d’istanza è richiesta espressamente la firma digitale, pena l’inammissibilità della domanda: una pratica che, stando alla sentenza in commento, sarebbe illegittima perché assolutamente non necessaria ai fini di garantire la genuinità dell’invio e a provare l’avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione telematica.
PEC e firma digitale sono due cose completamente diverse. Se la PEC funziona come una raccomandata a.r., e quindi garantisce la fede pubblica dell’invio, della ricezione e della data della comunicazione, la firma digitale invece serve solo ad attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore (proprio al pari di una firma su un contratto).
La firma elettronica non è sempre necessaria. Lo è solo quando la legge espressamente richiede di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata. In tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato.
Dunque, da oggi, se un bando per un concorso o un finanziamento dovesse richiedere che le domande vengano inoltrate tramite PEC e firma digitale, il ricorso al giudice per far annullare questa inutile duplicazione potrebbe essere più che fondato.
Del resto è quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale : il riconoscimento delle credenziali di accesso e soprattutto l’invio della PEC richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna sostituisce la firma elettronica. Ricordiamo che la ricevuta completa di avvenuta consegna, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, contiene tutti i dati di certificazione ed il messaggio originale.
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