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Auto storiche, addio agevolazioni sul bollo


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Storiche e da collezionismo solo dopo i 30 anni dalla immatricolazione.

La legge di stabilità per il 2015 , varata a fine 2014, ha cancellato tutte le agevolazioni fiscali previste, in passato, per le auto di età compresa tra 20 e 30 anni: in pratica, da quest’anno, saranno considerate “storiche” (e, quindi, non dovranno pagare il bollo auto) solo le vetture con più di 30 anni. Per quelle invece che non hanno superato i 30 anni, il bollo resta quello di sempre, senza alcun beneficio fiscale.

La misura è stata decisa non solo (e non tanto) per fare cassa, ma anche per disincentivare i proprietari di auto vecchie (che di “storico” però non hanno nulla) a mettere su strada mezzi pericolosi per la circolazione e altamente inquinanti. Insomma, secondo il Governo, un veicolo dopo solo 20 anni non può ancora dirsi un “reperto” della storia automobilistica né un oggetto da collezionismo.

Negli scorsi mesi, tuttavia, si era messa in dubbio l’effettiva efficacia di tale previsione, e ciò sulla base di una motivazione di carattere prettamente giuridico: in generale, la legge statale (che, in questo caso, è quella di stabilità che ha cancellato l’esenzione) non può abrogare la legge regionale (considerata più “speciale” e quindi prevalenti). Ebbene, le esenzioni dal bollo per le “auto storiche” sono state sempre ad appannaggio delle leggi regionali, sicché ci si è chiesto se la legge di stabilità avesse davvero cambiato qualcosa.

A infrangere però le ultime speranze di quanti speravano di sfuggire alla tassazione è intervenuta ieri una risoluzione del Ministero delle Finanze secondo cui le norme regionali con le agevolazioni sono incompatibili con la legge statale e devono pertanto ritenersi abrogate.

Ora il Mef ha chiarito che, nonostante il gettito del bollo auto finisca nelle tasche delle Regioni, la tassa automobilistica non può ritenersi “tributo proprio della Regione” (in linea con quanto precisato più volte dalla Corte Costituzionale); pertanto, la sua disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Risultato: la Regione non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi), né può modificarne le aliquote. Al massimo potrebbe disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni ma comunque pur sempre nei limiti del perimetro fissato dalla legge statale.

Logica conseguenza è che non possono considerarsi applicabili le norme regionali che disponevano l’esenzione per le auto storiche, in quanto incompatibili con la legge statale intervenuta successivamente. Dette leggi devono considerarsi abrogate.

Non c’è quindi possibilità di fuga: chi ha un’auto più giovane di trent’anni paga il bollo.

www.infortunisricaconsulting.com

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