
Incidente stradale in presenza di ghiaccio sull’asfalto: Autostrade per l’Italia condannata al risarcimento del danno per la mancata segnaletica.
Prima di tutto il principio: il proprietario di una strada risarcisce solo per quei danni che sono conseguenza di un’insidia o trabocchetto, ossia per tutti quei fattori di pericolo non visibili e imprevedibili che l’utente della strada non sia in grado di evitare usando l’ordinaria diligenza.
Pertanto, sebbene possa sembrare paradossale, tanto più la buca è ampia, tantomeno si potrà ottenere il risarcimento (posta la facile visibilità dell’ostacolo). Tanto più la strada è dissestata, tanto più l’automobilista è chiamato a prestare attenzione e, quindi, a dolersi solo con sé stesso in caso di sinistro.
Alla luce di tali regole, la Cassazione ha appena emesso una sentenza con la quale ha riconosciuto le ragioni di un soggetto la cui vettura, per via dell’asfalto scivoloso e ghiacciato, aveva riportato un serio danno.
Il fatto che la situazione del fondo autostradale – scivoloso e ghiacciato – sia prevedibile, non toglie al pericolo il carattere dell’insidia e, quindi, la risarcibilità del danno a carico del gestore dell’autostrada. Quest’ultimo soggetto ha una responsabilità cosiddetta di tipo oggettivo , ossia caratterizzata dall’assenza di dolo o colpa, ma per il solo fatto di essere custode del bene. In virtù di tale posizione, il gestore ha un obbligo di evitare o ridurre, laddove possibile, i fattori di rischio, ivi compreso disporre l’adeguata segnaletica che avvisi gli automobilisti di rallentare se vi è pericolo di ghiaccio o si sono formate lastre sull’asfalto.
Solo se ricorre un caso fortuito, imprevedibile per il gestore della strada, quest’ultimo non è tenuto a risarcire i danni. Si pensi a un fatto imputabile a terzi come, per esempio, un sasso dal cavalcavia, o un evento improvviso come il crollo del manto stradale, pur tenuto in ottime condizioni, per via di un’eccezionale pioggia.
Si configura, dunque, il caso fortuito – e quindi non si ha più diritto al risarcimento – tutte le volte in cui il danno si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore della strada abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi .
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