
Il vigile può evitare lo stop del veicolo contravvenzionato per mancanza di spazio al lato della carreggiata.
Autovelox, telelaser o il semplice occhio vigile della pattuglia: qualsiasi sia il mezzo di rilevazione dell’infrazione stradale, la polizia non è tenuta a bloccare l’auto in corsa, mentre commette un’infrazione al codice della strada, se la carreggiata è troppo piccola. Infatti, non sussiste l’obbligo della contestazione immediata della multa quando ciò possa procurare un intralcio alla circolazione o un pericolo agli altri conducenti.
Lo chiarisce la Cassazione che, con una ordinanza di questa mattina , giustifica tutti quei poliziotti a ridosso delle piccole strade di periferia, di campagna o, comunque, prive di spazio al lato della carreggiata.
Come può difendersi, allora, l’automobilista? Ovviamente proponendo ricorso al giudice di pace, ma anche presentando una querela di falso, per contestare la dichiarazione dei vigili sulla angustia della strada e dimostrando, in quella sede, che invece la dimensione della carreggiata avrebbe consentito lo stop senza perciò procurare pericolo a terzi.
La vicenda
Un conducente, mentre circolava con la propria auto sulla tangenziale est di Roma, veniva multato da una volante per violazione del divieto di circolazione imposto da un’ordinanza del sindaco, per la prevenzione dell’inquinamento acustico. Nel proporre ricorso al giudice di pace, l’automobilista eccepiva l’illegittimità della contravvenzione per via del fatto che, al momento dell’infrazione, lo stesso non era stato bloccato dalla municipale ai margini della strada; in questo modo non si era proceduto alla contestazione immediata della condotta illecita, così negandogli la possibilità di difendersi. Tale tesi, però, è stata rigettata.
La sentenza
Secondo la Corte, il ricorrente ha sbagliato due volte.
La prima perché ha contestato la dichiarazione, fatta dai vigili, circa l’assenza di luogo a margine della carreggiata per l’arresto dell’auto, con una semplice eccezione nel ricorso al giudice di pace. Invece, egli doveva proporre una querela di falso, che è un autonomo procedimento, volto a togliere valore alle attestazioni dichiarate dal pubblico ufficiale (la polizia municipale).
Il secondo errore è stato quello di ritenere che la mancata contestazione immediata sia sempre ed automatica causa di nullità della multa. Tra i vari casi elencati dal codice della strada in cui si può derogare a tale obbligo, vi rientra anche quello, appunto, della strada angusta.
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