
L’Agenzia delle Entrate incastra il contribuente con l’indagine bancaria e l’accertamento sul conto corrente se il rimborso non è indicato nel documento fiscale.
Il professionista deve essere sempre pronto a giustificare qualsiasi versamento, fatto sul proprio conto corrente, di somme di denaro a titolo di rimborso spese. Diversamente è legittimo l’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. E non importa che, nello scorso mese di ottobre, la Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittima la presunzione fiscale che imputava a “nero” ogni prelievo o versamento dei professionisti in banca.
A sposare una tesi ancora assai restrittiva per i contribuenti è la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Si legge, infatti, nella sentenza pubblicata qualche giorno fa, che, in tema di accertamento bancario, le giustificazioni fornite dal contribuente in merito ai versamenti riguardanti i rimborsi spese e quindi la loro esclusione dalla base imponibile deve risultare da apposita fattura.
La commissione provinciale ricorda come la Corte costituzionale, il 6 ottobre scorso, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che consentiva al fisco di ritenere automaticamente i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari, effettuati dagli autonomi, come destinati a investimenti nell’ambito della propria attività professionale e, quindi, se non giustificati, produttivi di un reddito non dichiarato.
Ma secondo i giudici campani, questo non scusa il professionista che, comunque, è tenuto ad annotare cronologicamente, in un apposito registro, le somme percepite; inoltre nello stesso registro devono essere annotate anche le spese inerenti all’esercizio dell’arte e della professione delle quali si richiede la deduzione analitica.
Nel caso di specie, il professionista non aveva documentato di aver tenuto il registro degli incassi e dei pagamenti previsto dalla normativa di riferimento, senza peraltro aver dato giustificazione dei versamenti effettuati in conto. Da qui la presunzione di ricavi non dichiarati.
Insomma, detto in parole povere, gli importi relativi a rimborsi spese, e quindi la loro esclusione dalla base imponibile, deve risultare da fattura. In caso contrario, si può ancora operare la “famosa” presunzione di ricavi non contabilizzati, nonostante sia stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta.
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