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Incidenti stradali: risarcimento dell’auto limitato al solo valore di mercato

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Quando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato che l’auto aveva prima del sinistro, il risarcimento non potrà superare tale valore: vale il principio dell’economicità.

In caso di incidente stradale, l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno subìto dal proprio assicurato, ma con un limite invalicabile: quando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato che il veicolo aveva al momento del sinistro, il risarcimento non potrà superare tale valore commerciale. Ciò anche nel caso in cui il mezzo sia orami inutilizzabile e debba essere rottamato.

Lo ha sancito la Cassazione in una recente sentenza che, in verità, segue un filone ormai abbastanza costante in giurisprudenza.

Se per riparare il mezzo incidentato – dice la Suprema Corte – è necessaria una somma molto più elevata rispetto allo stesso valore commerciale del veicolo, il risarcimento dovuto dall’assicurazione si determinerà calcolando la differenza di valore che aveva l’auto prima e dopo il sinistro. Ogni altra richiesta dell’assicurato non potrà essere accolta. Diversamente, infatti, essa si presenterebbe come un indebito vantaggio per il danneggiato che, così facendo, potrebbe ottenere un rimborso superiore al valore stesso del veicolo usato nel momento in cui è avvenuto il sinistro.

Ovviamente, tale vincolo riguarda solo i danni materiali, ossia quelli riportati dall’automobile. Non vi saranno, invece, limiti per i danni alla persona, salva ovviamente la prova che di essi dovrà essere fornita in causa.

In definitiva, poiché il veicolo ha un valore di mercato nel momento in cui si verifica l’incidente, il costo delle riparazioni non può superare questo valore.

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