Non sempre, al verificarsi di un sinistro in un ambiente lavorativo, corrisponde una responsabilità esclusiva in capo al datore di lavoro. Occorre verificare, infatti, il comportamento tenuto sia dal datore sia dal dipendente infortunato.
Nei giorni scorsi la Cassazione ha emesso due sentenze fondamentali in materia di responsabilità degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Con la prima pronuncia la Corte ha confermato un principio consolidato ormai da tempo in giurisprudenza: laddove la colpa del sinistro sia riconducibile in via esclusiva al lavoratore infortunato, non sussiste alcuna responsabilità per l’accaduto in capo al datore di lavoro.
Ad ogni modo, va ricordato che la condotta del dipendente potrà sollevare da ogni responsabilità il datore di lavoro solo laddove presenti determinati caratteri: ad esempio abnormità, atipicità, eccezionalità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Nella successiva sentenza pronunciata in pari data, la Cassazione ha affermato che è onere del datore di lavoro liberarsi dalla responsabilità del danno accaduto. Per far ciò egli dovrà provare di aver fornito al soggetto lavoratore infortunato
– una adeguata protezione finalizzata ad assicurargli l’integrità tanto fisica quanto psichica,
– nonché una adeguata formazione relativamente all’utilizzo dei macchinari presenti sul luogo di lavoro.
In assenza di ciò, il datore potrà essere condannato al risarcimento del danno, compreso quello morale, occorso al proprio dipendente.
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