Eccesso di velocità e multe: il telelaser non deve essere necessariamente in grado di assicurare la stampa di documentazione comprovante l’infrazione come la fotografia o lo scontrino dell’accertamento. Tutto ciò che, infatti, prevede la legge è che tali apparecchiature elettroniche siano omologate: solo in tale caso le relative risultanze possono costituire fonte di prova.
A dirlo è una recente ordinanza della Cassazione .
Inutile contestare ai vigili prima e al giudice o al prefetto dopo il fatto che il dispositivo, benché richiesto dal conducente, non sia stato in grado di rilasciare una documentazione fotografica o quello che comunemente viene detto “scontrino”. Ricorda, infatti, la Cassazione che è principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo “telelaser”, non è richiesto che detta apparecchiatura sia anche munita di dispositivi in grado di assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell’immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell’accertamento dell’infrazione; la legge, infatti, prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova se debitamente omologate.
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