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Reato di guida in stato di ebbrezza anche se alla bicicletta

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Rileva il pericolo per la circolazione e non il mezzo utilizzato dalla persona ubriaca.

Quando si dice “guida in stato di ebbrezza” si pensa sempre a una bottiglia di whisky accanto al volante di un’automobile. E invece, la Cassazione ha appena chiarito che il reato scatta anche se una persona brilla si mette alla guida di una bicicletta. Difatti, sotto questo profilo, non c’è alcuna differenza tra due e quattro ruote.

La sentenza è di questa mattina . La volante può fermare il ciclista così come l’automobilista e fare la prova del “palloncino” ad entrambi, con le stesse tecniche e le stesse garanzie (“hai diritto a farti assistere da un avvocato…”). Il risultato non cambia: se l’etilometro dà esito “positivo”, scatta la sanzione amministrativa o il penale (a seconda della gravità) per chi, alticcio, ha premuto sui pedali.

Sbaglia dunque chi crede che non si applichino le sanzioni riferite al reato di guida in stato di ebbrezza anche in caso di uso di veicoli non motorizzati.

Secondo la Cassazione, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta poiché a rilevare un ruolo decisivo è la concreta idoneità del mezzo usato a costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

È evidente – secondo i giudici – la capacità anche di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica a “interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada”.

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