La strada non è a regola d’arte e questo è facilmente intuibile a occhio nudo? Se il pedone vi passa ugualmente e vi scivola non può chiedere poi alcun risarcimento. L’orientamento, da sempre condiviso dalla giurisprudenza, è stato di recente confermato dal Tribunale di Cagliari. In passato, infatti, la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità dell’ente custode della strada qualora il comportamento del soggetto danneggiato avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza. Ciò avviene quando la situazione di pericolo di caduta sia altamente prevedibile: infatti i giudici ritengono, in tali casi, che l’evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all’inciampo sia da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato.
Secondo il tribunale sardo, qualora l’irregolarità del mando stradale, dovuta ad alcuni lavori eseguiti “non a regola d’arte”, sia ben visibile e non particolarmente insidiosa, la responsabilità della caduta va attribuita esclusivamente al comportamento colposo del pedone che non ha prestato la dovuta attenzione.
Da anni, la Cassazione ricorda che gli scavi e le opere nel sedime stradale, richiedendo l’autorizzazione dell’ente pubblico proprietario della strada comportano che quest’ultimo deve intervenire per vigilare sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul conveniente ripristino, a lavori finiti, dello stato dei luoghi. Pertanto, anche nel caso dell’esistenza di un appalto di opera pubblica sulla strada, con conseguenti “lavori in corso”, l’amministrazione resta comunque responsabile dei danni che ne siano derivati.
Dunque, la responsabilità dell’ente proprietario si deve sempre presumere, a meno che questi riesca a dimostrare che la caduta del pedone sia stata imprevedibile e non tempestivamente evitabile o non segnalabile (è il cosiddetto “caso fortuito”).
In buona sostanza, l’amministrazione non deve risarcire tutte le volte in cui il danneggiato abbia, a sua volta, tenuto un comportamento colposo (ciò infatti viene fatto rientrare, dalla giurisprudenza, nel “caso fortuito”, che esclude la responsabilità del danneggiante).
In pratica, tutte le volte in cui, nel corso del processo, emerga chiaramente come la irregolarità del manto stradale sia particolarmente marcata, estesa e quindi ampiamente visibile (come nel caso in cui venga in evidenza il contrasto cromatico dovuto alla mancata bitumazione), e quando magari la caduta si verifichi la mattina, e la visibilità non sia quindi pregiudicata, si deve concludere che la presenza della irregolarità può essere agevolmente prevedibile dalla vittima. Risultato: in una situazione del genere, la caduta deve ricondursi alla esclusiva responsabilità del pedone. Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
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