Incidenti stradali: cambiano i parametri per il risarcimento del danno in caso di lesioni lievi: la stretta sui costi per le assicurazioni nel campo delle RC auto.
Cambiano i criteri di indennizzo per il caso di lesioni lievi a seguito di sinistro stradale: primo tra tutti il classico colpo di frusta, che molti lamentano dopo un tamponamento. È questo uno degli effetti conseguenti della stretta sui costi dei risarcimento Rc auto varata l’altro ieri dal Consiglio dei ministri con il decreto legge “Destinazione Italia” (leggi l’articolo: “Sconti RC auto e testimoni per gli incidenti: le nuove norme antifrode”).
Con le nuove modifiche il danno biologico per le lesioni lievi (le lesioni inferiori a 9 punti di invalidità permanente) potrà essere risarcito solo se emergerà da un accertamento fatto con strumenti. Che significa?
Come già spiegato in un precedente articolo (leggi “Colpo di frusta e lievi lesioni da sinistro stradale: addio risarcimento dalle Assicurazioni”), la riforma appena varata esclude la possibilità di essere risarciti in quei casi in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo: in pratica, tutte le volte in cui la vittima lamenta sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica.
Cosa cambia
Se la precedente normativa approvata dal Governo Monti stabiliva che il danno biologico per le lesioni fisiche di lieve entità è risarcibile soltanto quando c’è un “riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”, ora, con il decreto legge varato l’altro ieri, si stabilisce che il riscontro può essere solo strumentale.
Effetti perversi della riforma
La nuova legge, che voleva ridurre i costi per le assicurazioni, potrebbe nascondere un effetto boomerang. Infatti, la necessità di accertamento strumentale delle lesioni potrebbe portare un aumento di quei costi da sostenere per l’effettuazione di esami (per esempio, radiografie, ecografie, tac, elettromiografie e risonanze magnetiche).
Le spese di tali esami spesso non sono indifferenti. E, a seconda dell’esito del risarcimento, andranno a carico dell’assicurazione (vanificando in parte gli effetti della stretta sui risarcimenti) oppure del danneggiato.
L’automobilista, peraltro, potrebbe ritenere non giustificabile sottoporsi a dei raggi solo per ottenere un risarcimento di poche centinaia di euro. Il che potrebbe andare a svantaggio di coloro che hanno effettivamente subìto un danno – seppur minimo – fisico.
Tutto ciò consiglia prudenza nel decidere di sottoporsi a esami, quantomeno quando si è consci di non aver riportato lesioni importanti.
Sarà infine un problema non di poco capire come procedere in caso di lesioni che non possano essere diagnosticate con esami strumentali, ma solo con una visita medica.
La scatola nera
C’è un’altra norma contenuta nel decreto legge “Destinazione Italia” che potrebbe influire sui risarcimenti per le lesioni fisiche lievi. La riforma stabilisce che le risultanze della scatola nera (e di altri elementi emersi in sede di perizia) saranno considerate inoppugnabili, salvo prova contraria. Pertanto, in base a quanto risultante dalla strumentazione elettronica, la compagnia potrebbe ritenere sospetta una richiesta di risarcimento e quindi a sospendere le procedure di liquidazione per ulteriori approfondimenti. Il caso classico è quello della spinta in avanti subita da un veicolo per via del tamponamento: se la scatola nera la misura e la ritiene lieve, l’assicurazione potrebbe rigettare la richiesta di risarcimento per colpo di frusta.
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